Dr. Pietro Cusati
(Giurista – Giornalista)
Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali e referendarie o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica .Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali è essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini e garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. Il Garante per la privacy richiama l’attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori nonché singoli candidati, possono utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative di propaganda nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. Enti, associazioni ,sindacali, professionali, sportive, di categoria che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in qualità di titolari del trattamento, soltanto qualora acquisiscano il consenso dell’interessato, e previa indicazione in modo chiaro nell’informativa dell´intenzione di utilizzare i dati personali degli aderenti al predetto scopo.L´informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli aderenti la possibilità di fornire o meno, in piena libertà e consapevolezza, consensi specifici, autonomi e differenziati rispetto alle ordinarie finalità perseguite dal titolare, volti a permettere l´utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, o anche alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalità. Enti, associazioni ed organismi non sono tenuti a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica e a condizione che tali finalità, e le modalità di contatto utilizzabili (ad es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell´atto costitutivo e siano rese note agli interessati all´atto dell´informativa .I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché da singoli candidati, in occasione di specifiche iniziative ,petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, possono essere utilizzati solo con il consenso esplicito degli interessati e a condizione che nell´informativa rilasciata all´atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le ulteriori finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica perseguite. Il consenso al trattamento non è richiesto qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di “adesione” al soggetto politico e al suo programma, tale per cui, in base allo statuto, all´atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, l’interessato potrà essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta .
Possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali il cui trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato . Si fa in particolare riferimento a quelle che individuavano tra i presupposti di legittimità i trattamenti di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché quelli effettuati da associazioni, enti, organismi senza scopo di lucro in riferimento agli aderenti e ai soggetti che hanno con essi contatti regolari nell’ambito delle legittime finalità come individuate nello statuto o nell’atto costitutivo. Inoltre ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali lo stesso è consentito se effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro ove persegua finalità politiche nell’ambito delle sue legittime attività o qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, a condizione che riguardi gli aderenti o le persone che hanno con esse regolari contatti, siano previste adeguate garanzie, e che i dati personali non siano comunicati all’esterno .Il trattamento di categorie particolari di dati personali può ritenersi consentito ove riguardi informazioni personali rese manifestamente pubbliche dall’interessato. I dati personali estratti da fonti “pubbliche” , le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento, possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati ,nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle,l’obbligo di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi, l´identificazione di chi ne chiede copia, se l´accesso è consentito solo in determinati periodi. Possono essere utilizzati i dati personali estratti dalle liste elettorali detenute presso i comuni, che “possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto,elenco degli elettori italiani che votano all´estero per le elezioni del Parlamento europeo, liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell´Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali, elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto per l´elezione del Comitato degli italiani all´estero. Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell’atto costitutivo o nello statuto.I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in difetto di una previa adeguata informativa, chiara e trasparente. L’agevole reperibilità di dati personali in Internet ,quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica, non comporta la libera disponibilità degli stessi né autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi finalità, ma , in osservanza ai principi di correttezza e finalità ,soltanto per gli scopi sottesi alla loro pubblicazione. L´interessato può in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale, anche nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consenso informato. L’interessato può, inoltre, revocare in ogni momento il proprio consenso. In tale ipotesi, il titolare è tenuto a non inviare più all´interessato ulteriori messaggi in occasione di successive campagne elettorali o referendarie. Ciò vale anche nel caso in cui i dati personali sono estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede espressamente il relativo utilizzo per le finalità considerate . Tale richiesta potrà essere accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle liste già raccolte, e non anche in relazione alle attività di comunicazione politica effettuate tramite l´utilizzo di liste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro.In caso di violazione trova applicazione il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 83 del Regolamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro.