LA LEGISLAZIONE PER L’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEI DOTTORI AGRONOMO/FORESTALI – LA STORIA E L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE

 

Dr. Michele D’Alessio

(giornalista – agronomo)

Oggi quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale è una professione “universale” che possiede un elevato grado di possibilità operativa in campo rurale, ambientale, economico e sociale. Ciò implica per la professione il superamento delle mere competenze tecniche per abbracciare una notevole responsabilità sociale. Svolgere una professione intellettuale implica sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere utilizzando un contenuto creativo o inventivo. La base dell’attività dell’Agronomo non è quindi solo la modalità volitiva e fattuale di agire sulla realtà ma anche, e soprattutto, professione di scienza ai fini sociali. L’utilità sociale dell’attività professionale e la centralità della sua figura nella valutazione organica di problemi ecosistemici lo trasformano in garante della salute, del paesaggio e del territorio. Dalla consapevolezza del proprio ruolo sociale scaturisce la necessità di una preparazione tecnica il più completa possibile ma anche di un comportamento eticamente responsabile. Oggi la professione di Agronomo è disciplinata dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 “Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale modificata ed integrata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152. Prima e dopo l’Unità d’Italia, le professioni erano libere ed autonome associazione, questo fino al 1925. In tale periodo il titolo professionale utilizzato era sia quello di Agronomo che quello di Ingegnere Agronomo.

 

A seguito del primo Congresso Nazionale tecnico – agronomico convocato a Roma il 30 Gennaio 1877, nelle diverse provincie Italiane vennero istituzionalizzati i collegi degli Ingegneri Agronomi. Lo scopo dei collegi riportava nei propri statuti: a) Tutelare col mutuo aiuto gli interessi morali e materiali della propria classe; b) Promuovere il perfezionamento della propria istruzione professionale, conformemente alle leggi dello stato ed al progresso della scienza; c) Contribuire allo sviluppo ed al progresso della patria agricoltura. I soci dovevano aver riportato legale autorizzazione governativa per esercitare la professione. Anche nei periodi precedenti esistevano associazioni di carattere corporativo, infatti fin dal 1560 la professione era organizzata in Collegi insieme agli ingegneri ed architetti. In particolare si segnala il Collegio degli Ingegneri, Architetti ed Agronomi di Milano il quale dal 1563 al 1797, con il riconoscimento dei governi spagnoli e austriaci, ebbe prerogativa di curare la formazione degli aspiranti ingegneri, architetti ed agronomi e di rilasciare le “patenti” per l´esercizio della professione. Per tutti, quegli anni, il Collegio svolse anche la funzione di magistratura nella risoluzione delle controversie nei campi tecnici di sua competenza; le sentenze emesse dal Collegio sotto il titolo di “Stilati”, costituivano giurisprudenza ad ogni effetto. Nel 1797 con la Repubblica Cisalpina, in forza dei disposti della Libera Costituzione furono sciolte tutte le vecchie associazioni di carattere corporativo e le prerogative dei Collegi in materia di formazione ed il rilascio dei diplomi passarono alle Università. Oggetto della professione sono stati sempre il progresso delle scienze agrarie e lo sviluppo della bonificazione e dell’irrigazione dal 1700 alla prima metà del 1900. In questo periodo era particolarmente acceso il dibattito sulla bonificazione delle terre tra proprietari fondiari ed agronomi. Emblematico il parere reso al parlamento Italiano nel 1878 nel “Bonificamento sotto il rispetto agricolo della zona dei dieci chilometri attorno Roma” dove gli ingegneri agronomi sostenevano con forza il “progresso”, cioè la trasformazione fondiaria attraverso la coltivazione dei fondi mentre i proprietari fondiari non accettavano tale intervento. Di seguito dagli anni del dopoguerra e fino agli anni ’70 il Dottore Agronomo, ossia quello definito dal R.D. del 1929 aveva sostanzialmente due funzioni prevalenti quella di direttore di grandi aziende e di perito estimatore. Nel contempo, il percorso formativo e professionale del Dottore Forestale aveva una storia particolare.

 

Con la Legge 14 luglio 1912 n. 834, istitutiva dell’Istituto superiore forestale nazionale con sede in Firenze in sostituzione dell’Istituto forestale di Vallombrosa, fu previsto il conferimento ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, che, quali allievi dell’istituto superiore suddetto, vi avessero frequentato il corso biennale di studi e superati gli esami finali dell’abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulico‐ forestale, di ordinamento, governo ed amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane, alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all’esercizio di industrie del legno e a ogni altra inerente alle foreste” (art. 4). In dipendenza della trasformazione dell’Istituto predetto in istituto superiore agrario forestale, disposta con l’art. 2 del R.D.L. 6 novembre 1924 n. 1851 il predetto corso biennale di studi fu sostituito da un corso annuale, successivo alla laurea di specializzazione forestale. Il diploma di specializzazione costituiva ai sensi dell’art. 5 del R.D. 4 maggio 1925 n. 876 titolo per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di perito forestale prevista dall’art. 6 del R.D. 30 novembre 1924 n. 2172.

 

 

A seguito dell’istituzione del corso quadriennale di studi forestali e della laurea in scienze forestali, per effetto del R.D. 22 ottobre 1931 n. 1512, e delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 21 agosto 1933 n. 1592 ha previsto, quale titolo di ammissione all’esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di perito forestale, la laurea in scienze forestali. Inoltre con l’art. 1 della Legge 26 maggio 1932 n. 622 a tutti coloro che avevano conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato istituto forestale di Vallombrosa veniva riconosciuta la qualifica di dottore in scienze forestali. Tale legislazione ha regolato la professione sino alla Legge del 7 gennaio 1976, n. 3. Nonostante per secoli le due figure professionali abbiano seguito un percorso normativo e formativo ben distinto, un’unica logica li ha comunque resi convergenti ed affini: da ogni fase organizzativa ed evolutiva della scienza e della tecnica applicata al mondo rurale ed ambientale si è conformato il profilo della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale che oggi noi conosciamo.

 

 

2 thoughts on “LA LEGISLAZIONE PER L’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEI DOTTORI AGRONOMO/FORESTALI – LA STORIA E L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE

  1. Le leggi e le normative in genere danno solo delle direttive, dei modi di operare, ci sono poi tanti modi di fare le professioni in genere, anche se le corporazioni o associazioni prima e adesso gli Albi e Ordini adesso, dovrebbero più tutelare gli iscritti…o applicare le leggi che ci sono

  2. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità’ del professionista.

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