Dr. Pietro Cusati
Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” , n. 34 ,del 19 maggio 2020, consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. Le domande si possono presentare fino al 13 agosto 2020. Dopo le prime indicazioni fornite con la circolare n.15/E del 13 giugno 2020 ,l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti con la circolare n.22/E del 21 luglio 2020 ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto.
Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività i liquidità immediata a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, che sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate,con un minimo di mille euro per le persone fisiche e due mila euro per le società. Consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione. In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare entro il 13 agosto 2020. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, le cosiddette casse previdenziali, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione , i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici . In pratica il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. L’Agenzia delle Entrate ha già fornito le prime indicazioni con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020. Alla luce della pandemia di Covid-19 gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019,purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza . Con la circolare 15/E del 2020 è stato ribadito che non è consentito presentare l’istanza di accesso per i soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata alla data di presentazione della domanda, come espressamente previsto dall’art. 25 del decreto rilancio. Si considera una microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 .Inoltre la nuova circolare del 21 luglio 2020 chiarisce le modalità di corretta determinazione del calcolo del calcolo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività. Anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma. La nuova circolare aggiorna la nozione di ”imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Infine anche i chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole. I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto 2020 per poter richiedere il beneficio e fino al 24 agosto 2020 nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto. È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario. L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.