CORTE COSTITUZIONALE :‘’L’ECCEZIONALE GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE’’ GIUSTIFICA L’ESCLUSIONE DI AUTOSTRADE S.P.A.- ASPI ,DAI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE MORANDI DI GENOVA.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Genov, il ponte Morandi prima del crollo

Roma , 9 luglio 2020 La Corte Costituzionale ha respinto i sei ricorsi del Tar della Liguria che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’articolo 41 della Costituzione  per l’esclusione di Autostrade spa -Aspi dalla ricostruzione del nuovo ponte Morandi di Genova, il cui crollo provocò la morte di 43 persone. Era stata la società a rivolgersi al Tar per lamentare la violazione di una serie di diritti che sconfinavano, secondo i legali dell’azienda, nell’illegittimità costituzionale. Si è in attesa del deposito della sentenza della Consulta che ha diramato solo un breve  comunicato per la stampa. La Corte Costituzionale ha esaminato  le questioni sollevate dal Tar della Liguria riguardanti numerose disposizioni del Decreto legge n. 109 del 2018,cosiddetto decreto Genova emanato dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova . Il Decreto-Genova   affidò  a un commissario straordinario le attività volte alla demolizione integrale e alla ricostruzione del Ponte Morandi  nonché all’espropriazione delle aree a ciò necessarie. Inoltre, fu demandato al commissario di individuare le imprese affidatarie, precludendogli di rivolgersi alla concessionaria Autostrade Spa .-Aspi e alle società da essa controllate o con essa collegate. Infine, il Decreto-Genova  impugnato ha obbligato Aspi a far fronte ai costi della ricostruzione e degli espropri. La Corte Costituzionale  ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Autostrade spa- Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione. La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade spa -Aspi la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova  è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso. La Consulta  ha poi dichiarato inammissibili le questioni sull’analoga esclusione delle imprese collegate ad Autostrade spa- Aspi e quelle concernenti l’obbligo della concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione del nuovo Ponte Morandi di Genova e di esproprio delle aree interessate.Il ricorso deciso  dalla Consulta  ha  ad oggetto : “Aspi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri più undici”. Fra questi “undici” vi è  la struttura commissariale, presieduta da Marco Bucci, il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, che ha poi ricostruito il viadotto sul Polcevera.

Roma - palazzo della Consulta

Con il noto decreto- Genova, poi convertito in  legge, Autostrade per l’Italia spa –ASPI, era stata estromessa dalle attività di ricostruzione del Ponte Morandi, affidate al Commissario straordinario con spese a carico del concessionario. Aspi aveva presentato una serie di ricorsi al Tar Liguria. L’elenco delle  presunte violazioni eccepite per i  diritti costituzionali  si riferiva  al mancato rispetto della Convenzione fra Stato e Concessionaria. Soprattutto sull’imposizione ad Aspi, lasciata fuori dalla porta della ricostruzione, dei costi per il nuovo viadotto ma anche di quelli per i risarcimenti alle imprese e agli sfollati: “Non è dato comprendere – hanno scritto i giudici del Tar – con precisione sulla scorta di quali parametri economici sono state determinate le indennità per metro quadro”.

I Giudici del TAR Liguria , nelle sei ordinanze all’esame  della Consulta, sostenevano “la sussistenza di un contrasto con i principi di  separazione dei poteri, di difesa e del giusto processo, nonché del complesso delle disposizioni censurate  con il principio di proporzionalità”.  E che “l’esclusione della società concessionaria dalle attività  in questione costituirebbe una restrizione della libertà di iniziativa  economica  in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione’’ che garantisce la libertà dell’iniziativa economica .

Quindi secondo la Consulta non è illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova . La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione del Ponte Morandi.Il Governo  decise

di non affidare ad Autostrade spa -ASPI la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova dovuto alla eccezionale gravità della situazione che lo  indusse, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso”. Ci conforta che la Corte costituzionale abbia confermato la piena legittimità costituzionale della soluzione normativa che venne a suo tempo elaborata dal governo, ha commentato il premier Giuseppe  Conte. Intanto il Governo è diviso sulla decisione di affidare ad Autostrade spa- Aspi, anche se pro- tempore e come atto dovuto verso l’attuale concessionario, la gestione del nuovo ponte Morandi di Genova? Rinviare non significa risolvere i problemi.“Siamo rimasti basiti”,lo ha detto Franco Ravera, Presidente dell’associazione ‘Quelli del ponte Morandi’ ex Comitato sfollati di Genova commentando  la decisione di dare ad Autostrade spa- ASPI, la gestione del nuovo ponte di Genova. “Siamo stati due anni a sentire che quel ponte lì veniva ricostruito e non sarebbe più stato gestito da Autostrade spa -ASPI. Noi ci abbiamo creduto, perché c’era, e c’è ancora in corso, una procedura della magistratura, una verifica sulle responsabilità”.

 

 

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