Emergenza Coronavirus: la sospensione della prescrizione nei procedimenti penali rinviati d’ufficio è incostituzionale?

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

dr. Pietro Cusati

Nel decreto cura italia i procedimenti penali rinviati d’ufficio causa “Covid-19”,è prevista la sospensione  della prescrizione. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento penale  è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020.Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio ,in virtù della  proroga disposta dal decreto legge 28/2020), il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020. Dubbi di costituzionalità sulla legislazione emergenziale, in particolare della nuova ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, prevista  dall’art. 83, quarto comma, del Decreto legge  17 marzo 2020, n. 18, in riferimento all’art. 25, comma secondo, della Costituzione . Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica,con due ordinanze  ha sollevato due identiche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020,n.18,cosiddetto decreto cura Italia convertito con legge 24 aprile 2020,n. 27. Tale norma ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione del reato per lo stesso periodo in cui è stata disposta la sospensione dei termini processuali in ragione dell’emergenza Covid-19 ,complessivamente dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020. Il dubbio di costituzionalità  è riferito al principio di legalità, di cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, e al  principio di irretroattività della legge più sfavorevole al reo.Infatti, ai sensi dell’art. 83 che disciplina le “nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, il corso della prescrizione per tutti i procedimenti civili e penali si intende sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020. La norma prolunga  il termine necessario a prescrivere un reato e quindi “modifica in senso sfavorevole all’imputato il regime della prescrizione di un reato commesso prima della sua entrata in vigore”.Il Giudice del Tribunale di Siena ha ritenuto che l’istituto della prescrizione appartenga al “profilo statico” della potestà punitiva dello Stato  e non al “profilo dinamico” .Le regole della prescrizione devono ritenersi vincolate al rispetto del principio di irretroattività stabilito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Siena ha sollevato la  questione di legittimità costituzionale: «legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, comma 2, Cost. e, più in particolare, con il sotto-principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, là dove è previsto che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali». L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale riporta un interessante excursus sull’istituto della prescrizione e sulla sua natura giudica, oltre che sul regime applicativo.In materia di successioni di leggi penali nel tempo, vige il principio della irretroattività della norma penale sfavorevole al reo e, di conseguenza, la natura sostanziale della prescrizione impedirebbe che la novellata sospensione possa ritenersi applicabile ai fatti commessi prima del 9 marzo 2020.La prescrizione rientra “tra le figure di diritto penale sostanziale”, la Consulta è più volte intervenuta sulla questione evidenziando che le cause estintive del reato, afferendo alla punibilità del reo, sono materia di diritto sostanziale.La prescrizione è un istituto “che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena” e, quindi, soggetta la principio di legalità penale sostanziale “con formula di particolare ampiezza”.La sospensione della prescrizione, pur spiegando i propri effetti nella fase processuale, devono intendersi come norme di natura sostanziale.In sostanza si  violerebbe il principio di legalità e quello di irretroattività della legge penale più severa avendo previsto un’ipotesi sospensiva della prescrizione ,di ben sessantatré giorni, per tutti i reati, anche per quelli commessi antecedentemente al 9 marzo 2020.Il principio dell’irretroattività della legge penale sfavorevole al reo non ammette alcuna deroga. Tale principio costituisce un valore assoluto del nostro ordinamento giuridico, legato alla funzione di prevenzione ed orientamento delle condotte umane tipiche del diritto penale.

 

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