Circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti relativa al decreto -legge 16 maggio 2020, n. 33 e al DPCM del 17 maggio 2020.

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – giornalista)

 

dr. Pietro Cusati

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 125, del 16 maggio 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Con un  successivo DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 126, del 18 maggio 2020, sono state dettate diverse  prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020. A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non sono soggetti ad alcuna limitazione. Il decreto-legge prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  Lo stesso decreto legge ,per le ipotesi di violazione delle disposizioni,  stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, esse sono punite con la sanzione amministrativa .Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti. Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata. Pertanto  la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura dell’attività o dell’esercizio.Il DPCM  rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare  l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento.

I Prefetti, per lo svolgimento di tali funzioni, possono avvalersi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro , del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del personale dei Corpi di Polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate. Il graduale ritorno all’ordinario svolgimento delle attività commerciali e sociali, sempre nel rispetto delle essenziali forme di precauzione anticontagio precedentemente rammentate, potrà comportare un’azione di ricalibratura dei controlli  finalizzati a verificare l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, nonché una rimodulazione del concorso del personale delle Forze armate, già impiegato nell’operazione “Strade sicure”. Lo Stato o le Regioni  potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica . Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza .A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali .Inoltre in materia di manifestazioni pubbliche il DPCM introduce una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi  del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Per i conviventi non vige l’obbligo dell’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale. Infine il Capo della Polizia Franco Gabrielli, con una circolare invita  i Questori d’Italia al massimo impegno nel controllo del territorio per contrastare mafie, criminalità diffusa e assicurare allo stesso tempo “il rispetto del divieto di assembramento” selvaggi.Saranno poi i tavoli tecnici delle singole questure a “individuare e impartire” le disposizioni necessarie al personale per l’intensificazione dei controlli. “Alla luce del graduale riavvio delle attività economiche e di un progressivo riassetto della vita sociale “sulla necessità di orientare il massimo impegno verso l’attività di controllo del territorio, per prevenire e contrastare ogni tentativo di ripresa dell’operatività delle organizzazioni criminali, nonché della criminalità diffusa”. Allo stesso tempo, i questori dovranno assicurare “il rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazioni di persone e l’osservanza delle misure del distanziamento sociale.”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *