Dopo la polemica sulle 376 scarcerazioni il Governo ha approvato un decreto- legge che permetterà ai Giudici di sorveglianza di rivalutare entro il termine di 15 giorni l’attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al 41 bis. La normativa si applica anche ai provvedimenti già adottati?

 

Dr. PIETRO CUSATI

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

Roma, 10 maggio 2020 – Far rivalutare dai Magistrati  di Sorveglianza entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento della detenzione domiciliare e successivamente con cadenza mensile, alla luce del nuovo quadro sull’emergenza Covid , i provvedimenti di scarcerazione dei detenuti in alta sicurezza o al 41bis sui quali è scoppiata la polemica per aver  ottenuto  gli arresti domiciliari 376 detenuti.Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina a Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Magistrato  Bernardo PETRALIA, Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.Dopo la polemica relativa a 376 scarcerazioni e che sono costate le dimissioni di Francesco Basentini dalla guida del Dap, il Dipartimento che amministra le carceri italiane. Il Governo ha  approvato un decreto –legge concernente  misure urgenti in materia penitenziaria per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19,  in materia di colloqui cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. Il  decreto-legge introduce in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari,di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. Il nuovo provvedimento modifica il regime relativo al beneficio della detenzione domiciliare per gli imputati in custodia cautelare e per i condannati,per questi ultimi a quello del differimento della pena, nei casi di reati associativi a fini sovversivi, di terrorismo, di tipo mafioso o connessi al traffico di stupefacenti. Il decreto-legge prevede che, nel caso in cui tali benefici siano concessi per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore Distrettuale Antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e, in specifici casi, del Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo, valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. Inoltre, il decreto-legge prevede che, ai fini dell’eventuale revoca del beneficio, l’autorità giudiziaria debba prima sentire l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisire, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria provvede quindi a valutare se permangano i motivi che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo. Tale normativa si applica anche ai provvedimenti già adottati. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti” il giudice può disporre, “anche di ufficio e senza formalità”, accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato “o procedere a perizia”. Le disposizioni si applicano ai provvedimenti ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari “adottati successivamente al 1 febbraio 2020”. Infine, il decreto-legge prevede che, al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica. Il direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l’autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

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