Fase 2 ,investire nella prevenzione: ‘’Il Medico competente’’,consulente globale del datore di lavoro nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Dr. PIETRO CUSATI

dr. Pietro Cusati - giurista, giornalista

Roma, 6 maggio 2020 – La sfida più grande per la sicurezza sul lavoro nel nostro Paese è  la prevenzione. Non si tratta di un costo ma di un investimento anche per la produttività delle imprese e per  gli enti pubblici .Il Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione, con la circolare del 29 aprile 2020, definisce compiti e funzioni del medico competente  per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus. Il medico competente è una figura  di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nello svolgimento delle attività lavorative. In qualità di “consulente globale” del datore di lavoro, il medico competente è coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni adottate dall’azienda, provvede a informare il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte. In occasione della fase 2  è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio per definire le misure organizzative e logistiche da adottare, anche ai fini dell’integrazione del Documento di valutazione del rischio. Anche per il lavoro a distanza è prevista la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire a evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico. La salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi. L’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella fase di “lockdown” sia nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia ha, con maggiore valenza di sempre, un duplice obiettivo:  tutela salute e sicurezza del lavoratore e tutela della collettività. La circolare del Ministero della salute  ha come riferimento il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto  e il contenimento della diffusione del virus covid -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali come integrato e modificato il 24 aprile 2020 oltre che nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” emanato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. Nella fase 2, prosegue la circolare, i medici competenti vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai lavoratori, che andranno avvisati sull’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali come tosse e difficoltà respiratorie, comunicando queste affezioni al proprio medico di medicina generale. I lavoratori dovranno essere informati anche che sono tenuti a comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avvenuti nei 14 giorni precedenti, restando al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria, e ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale rilevato successivamente all’ingresso in azienda o ufficio . Spetta al medico competente anche fornire informazioni circa l’adozione delle misure cautelative per accedere nel luogo di lavoro , e in particolare: il mantenimento della distanza di sicurezza; il divieto di assembramento; le regole d’igiene delle mani e l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Il medico competente inoltre è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione del rischio, che in base all’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. La circolare precisa che è necessario adottare azioni per l’integrazione del Documento di valutazione del rischio , al fine di prevenire il rischio di infezione da coronavirus nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Con riferimento al lavoro a distanza, invece, viene espressa l’opportunità che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare l’isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico. La circolare fornisce importanti indicazioni sulle azioni da adottare in relazione alle attività di sorveglianza sanitaria connesse alla gestione dell’emergenza da Covid-19. Con riferimento in particolare alle visite mediche, viene spiegato che andranno garantite, possibilmente scaglionate per turni e senza assembramenti, nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le visite vengano effettuate nell’infermeria aziendale o in altri ambienti idonei per spazio, ventilati e con il rispetto del distanziamento interpersonale, usando mascherine e altri dispositivi di protezione. Andranno privilegiate le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali quelle preventive, quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione, e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

 

 

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