Dr. PIETRO CUSATI
ROMA – Il DPCM ,Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19 , ha prorogato le misure restrittive fino al 3 maggio 2020. La proroga prevista dal Dpcm vale anche per le attività produttive. L’intenzione è di allentare il primo possibile le misure per far ripartire le attività economiche, ma non ci sono ancora le condizioni perché ciò sia possibile. Rispetto alle precedenti misure restrittive relative alle attività commerciali, nel Decreto ci sono alcune piccole variazioni, che riguardano parziali riaperture. Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile2020, sarà consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno. Il Ministero dell’Interno ,ha diramato ai Prefetti in data 14 aprile 2020, una circolare esplicativa. Viene confermato l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio ,il DPCM ribadisce l’esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Nel novero delle attività consentite sono stati inseriti il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.Inoltre il DPCM ha stabilito che il Presidente della Regione, nel disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, debba comunque modularne l’erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. L’art. 2 del decreto conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali. Tra le attività produttive restano sempre consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali. L’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In pratica l’ art. 2 del DPCM amplia il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività . Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto possa adottare il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione interessata. Un nuovo obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture. Al Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.