On. Alberico Gambino
NAPOLI – Egregio Presidente, con la presente si intende sottoporre alla Sua valutazione una possibile soluzione per andare incontro alle istanze che pervengono dalle tantissime piccole imprese rappresentate da ristoranti, pizzerie, pasticcerie ecc, presenti sul territorio regionale che stanno subendo danni economici irreparabili causati dalla sospensione delle proprie attività e consistenti nell’assenza totale di introiti ma maggiormente nella perdita dei prodotti già acquistati e/o realizzati per le programmate vendite in prossimità delle festività pasquali e delle altre festività successive.
Nella consapevolezza che la salute dei cittadini rappresenta un obiettivo primario e prevalente, si ritiene comunque che sia possibile adottare nei confronti delle suddette imprese le stesse norme previste per il settore dell’industria di prodotti alimentari, per la produzione e vendita di beni di prima necessità e per l’attività di commercio in generale non soggette a limitazioni, senza che ciò vada in alcun modo a minacciare le condizioni sanitarie della popolazione.
Infatti con l’ordinanza n.25 del 28.03.2020 avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019, con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania si adottano le seguenti misure:
a) sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;
b) i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;
c) è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.
La suddetta ordinanza prende atto
– che, ai sensi dell’art.1, comma 1, n.2 del DPCM 11 marzo 2020,“2) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”;
– che, con ordinanza n.13 del 12 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania, per le motivazioni ivi espresse, viene, fra l’altro, disposto che:
“1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni:
1.1 Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;
1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità –che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;(omissis);
1.5 E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai
generi alimentari;
– che le esigenze sottese alle indicate disposizioni della citata ordinanza si ripresentano alla data odierna tenuto conto dell’aggravarsi dei ritardi e delle disfunzioni diffusi su tutto il territorio regionale nell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, e del carattere indispensabile degli stessi sia nei contesti delle fiere e dei mercati connotati dagli assembramenti correlati alla impossibilità di contingentamento degli ingressi – sia nelle fasi di preparazione, confezionamento, distribuzione e consegna per l’esercizio in sicurezza dell’attività di ristorazione (quali, ad esempio, pub, bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), con consegna a domicilio, per gli operatori e per gli utenti:
– che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto collegate alla consegna a domicilio dei cibi, costituendo la stessa, nel contesto del territorio regionale innanzi descritto, un ulteriore veicolo di diffusione del contagio, vieppiù nell’imminenza delle festività pasquali tenuto conto delle collegate tradizioni, radicate sul territorio e alla luce dell’aggravamento della situazione del livello di diffusione del virus e di aggressività della malattia correlata;
– che i report della Unità di Crisi redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologici in seno alla stessa Unità, attestano un trend ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale.
Con successivo chiarimento n.15 del 4 aprile 2020, con riferimento alla suddetta Ordinanza n.25 del 28 marzo 2020, confermata dall’Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, si precisa con riferimento alla previsione di cui al punto 1) lettera a) dell’ordinanza ( a mente della quale “sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”) che la sospensione delle attività e dei servizi disposta dall’Ordinanza in termini generali è riferita anche alle vendite on line nonché alle attività di laboratorio. Si conferma, pertanto, che risulta vietata l’attività di laboratorio di prodotti dolciari e simili e si sollecitavano i Comuni, le Polizie Municipali, le Forze dell’Ordine e la Guardia di Finanza all’attività di vigilanza , controllo e sanzione di competenza.
Con successivo chiarimento n. 16 del 5 aprile 2020, sempre con riferimento all’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata dall’Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, e relativo chiarimento n.15 del 4 aprile 2020, si chiarisce ulteriormente che:
– la citata ordinanza non si riferisce all’attività industriale di produzione di prodotti dolciari al fine della distribuzione di prodotti confezionati ed etichettati, con codice ATECO 10 (Industria alimentare).
Da tutto quanto sopra disposto ed in considerazione dei dati dell’andamento della diffusione del virus in questi giorni sul territorio regionale si intravede la possibilità che concordemente a quanto disposto con i sopra menzionati provvedimenti, conformemente a quanto consentito alla produzione industriale prodotti alimentari, ai panifici ed ai supermercati, sia consentita anche alle pasticcerie, pizzerie e ristoranti l’attività di produzione di generi alimentari con la vendita da asporto o la consegna a domicilio, a condizione che ciò avvenga previo confezionamento ed etichettatura dei prodotti e nel rispetto delle norme igienicosanitarie riguardo l’obbligo di utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale nelle diverse fasi di preparazione, confezionamento e distribuzione agli utenti.
Tale provvedimento potrebbe essere assunto quale rettifica o chiarimento ulteriore della citata ordinanza in quanto con essa non contrastante e demandando agli stessi organi di vigilanza il controllo del rispetto delle condizioni cosi stabilite con l’adozione delle sanzioni conseguenti in caso di inosservanza.
Questo consentirebbe, pertanto, di iniziare una fase di ripresa graduale, seppure limitata, delle attività di tali imprese al fine di non aggravare ulteriormente la loro condizione economico – finanziaria ed il loro avviamento che nessun contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato potrà mai ripristinare.
Sicuro dell’attenzione che vorrà prestare a tale proposta ed alle istanze di tali categorie si resta a disposizione per la migliore collaborazione alla risoluzione delle problematiche conseguenti alla crisi che stiamo attraversando per la migliore ripresa del tessuto produttivo e sociale del nostro territorio.