SANIFICAZIONE DEI CONDOMINI Cava Dè Tirreni

da Uff. Stampa Cava Dè Tirreni

 

Con Ordinanza n. 129 del registro generale, del 24 marzo 2020, il Sindaco Vincenzo Servalli ha disposto l’obbligo degli Amministratori di Condominio cittadini di procedere tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile, a valle delle più efficaci operazioni di detersione e disinfezione delle superfici, attraverso l’utilizzo di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei che abbiano le seguenti caratteristiche:

–          che non comportano rischi significativi di inalazione, rischi cutanei e di ingestione nelle condizioni di uso normale e che sia a bassa tossicità;

–          che siano in grado di intervenire e di penetrare nelle porosità anche più inaccessibili delle superfici trattate, conferendo una superficie biologicamente pulita, che abbia un potere disinfettante ad ampio spettro di attività (virus, batteri, micobatteri, spore, funghi), che sia efficace di agire anche in presenza di sporco e di materia organica, che abbia un pH 7 (neutro) e comunque abbia caratteristiche tecniche in accordo alla Norma EN 14885 – antisettici e disinfettanti chimici e in applicazione delle altre Norme Europee relative ad antisettici e disinfettanti chimici.

I trattamenti di sanificazione dovranno ripetersi con riferimento alla durata dell’efficacia del prodotto, così come consigliato dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato.

A comprova dell’intervento, ogni Amministratore dei condomini dovrà trasmettere al protocollo del Comune di Cava de’ Tirreni, via pec (amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it ) una dichiarazione contenente la data dell’intervento, una descrizione sintetica dell’attività svolta e la scheda tecnica di prodotto e relativa dichiarazione della ditta esecutrice dell’intervento, del rispetto di tutte le norme di settore vigenti sia in materia di sicurezza che di impiego per le finalità richieste dall’ ordinanza. Qualora il trattamento sia stato già effettuato nei cinque giorni antecedenti all’ordinanza sindacale, va comunque trasmesso il rapporto giustificativo e ripetuto l’intervento con le modalità descritte. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto dell’Ordinanza sindacale degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell’art. 650 del c.p.

 

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