PIETRO CUSATI
Roma, 7 marzo 2020 . Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Prof. Avv. Giuseppe Conte, del Ministro della giustizia Avv. Alfonso Bonafede e del Ministro della Salute , ha approvato un decreto-legge che introduce le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi. Il decreto-legge del 6 marzo 2020 prevede che, fino al 31 maggio 2020, i Capi degli uffici giudiziari e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle Commissioni Tributarie. In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto-legge del 6 marzo 2020 prevede, dalla data di entrata in vigore 7 marzo 2020, l’applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale. Tutti coloro che operano negli uffici giudiziari dovranno,inoltre,osservare le raccomandazioni indicate nella direttiva n. 1 del 2020 ,del Ministero della pubblica Amministrazione ed in particolare mantenere un’adeguata distanza tra le persone. Con la circolare del 6 marzo 2020 del Capo dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria e del personale del Ministero della Giustizia , delegata per l’urgenza, il Vice Capo Dipartimento Annalisa Pacifici,vengono fornite indicazioni operative circa l’utilità della costituzione in ambito locale di cabine di coordinamento o cabine di regia tra i vertici degli uffici giudiziari,i locali consigli dell’ordine degli avvocati,le autorità prefettizie e le articolazioni territoriali competenti del Ministero della Salute. Infine per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali. Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale. Inoltre sono previsti interventi in materia di potenziamento dell’Istituto superiore di sanità,delle reti di assistenza territoriale,l’istituzione di aree sanitarie temporanee,l’assistenza a persone e alunni con disabilità,disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia,misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici.
n ponte di sospensione feriale di 15 giorni, per ‘traghettare’ i tribunali e le procure verso le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19. Questa la decisione presa in Cdm, dove sono state varate le misure sui tribunali insieme a quelle sul potenziamento del Ssn, in un unico decreto. La stretta sugli uffici giudiziari sarà valida fino al 31 maggio salvo diverse disposizioni in corso.
Il decreto-legge del 6 marzo 2020, stabilisce la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con una serie di eccezioni specificate.Inoltre saranno ridotti gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari, fino a prevedere la sospensione dell’attività di apertura. Il decreto-legge 6 marzo 2020 prevede la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti e la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico.
Gli uffici giudiziari in aree con contagi inferiori potranno organizzarsi in maniera diversa, a seconda delle esigenze si organizzeranno per tutelare la salute pubblica. Un ponte di 15 giorni per permettere agli uffici di organizzarsi.
“VOGLIAMO CHE TUTTI SIANO TUTELATI”,
ha spiegato il Ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede, per questo il Consiglio dei Ministri ha varato “misure sull’organizzazione delle udienze e misure per gli uffici giudiziari, incentivando l’uso di tecnologie, laddove possibile in videoconferenza, deposito atti telematici, ecc.. Tra queste misure, ci sono anche i rinvii di udienze non urgenti, disposto dai vertici degli uffici giudiziari”.
COVID 19 : PER CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA E DELL’ATTIVITA’ CONNESSA.
PERIODO CUSCINETTO:
che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.
In questo periodo – salve le eccezioni previste dal DECRETO- LEGGE DEL 7 MARZO 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e quindi saranno normalmente tenute:
NEL SETTORE CIVILE
udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
NEL SETTORE PENALE
2) udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Il periodo “cuscinetto”, ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati, consentirà ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per realizzare misure organizzative ad hoc, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020.
Attenzione, resta ferma l’applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.
Il decreto-legge contiene anche misure specifiche in materia di prescrizione e decadenza nonché attinenti al decorso dei termini nei procedimenti penali; sono anche inserite delle disposizioni specifiche per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni.
Il decreto-legge prevede anche che, dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Per quanto riguarda gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente. Inoltre, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
Le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Il decreto-legge introduce anche misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa.
Per quest’ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall’8 marzo 2020 e fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione feriale).