Difensore civico: il piatto freddo di Sassano

 

 

Aldo Bianchini

 

Municipio di Sassano in provincia di Salerno

SALERNO – Il mitico Pappagone avrebbe detto “piglia, pesa, incarta e porta a casa”rivolto (almeno per ora !!) ai presunti censori della morale pubblica; qui, però, parliamo di giustizia e converrebbe d’uopo mantenere un contegno molto più serio è riservato, anche se alla fine la giustizia in questo Paese non meriterebbe alcuno sconto di pena.

Il servizio confezionato (ripeto, almeno per ora !!) dai giudici del Tar sempre verso quei presunti censori. che nella fattispecie si chiamano difensore civico regionale campano e commissari ad acta illegittimamente nominati, appare legittimamente impeccabile e difficilmente attaccabile; ma non si sa mai. Gli altri censori che pure ci sono, ma a livello locale, spesso con le loro pervicaci azioni producono danni economici pubblici che tutti i cittadini sono costretti a pagare per consentire alle varie associazioni ed ai tanti privati cittadini di divertirsi con ricorsi, appelli, opposizioni, accuse, diffamazioni e calunnie di ogni tipo contro tutto e tutti. Da più parti si chiede di attivare anche nel nostro Paese una specie di cauzione preventiva da pagare all’atto dei ricorsi prodotti dalle tante associazioni politiche, culturali, ricreative e ambientaliste disseminate sul territorio. Potrebbe essere un giusto deterrente con notevole riduzione dei costi ricadenti sulle comunità che prima esultano alla pubblicazione dei ricorsi e poi discreditano gli stessi quando, alla fine, viene presentato il conto.

Il discorso sarebbe, comunque, molto lungo e non aiuterebbe a capire fino in fondo l’argomento oggetto di questo articolo che è e rimane la nomina da parte del “difensore civico regionale” del commissario ad acta per il Comune di Sassano.

Dott.ssa Maria Luigia Vitagliano, commercialista, commissario ad acta per Sassano

Commissario ad acta, nomina illegittima” scrive La Città del 22 novembre 2019 (ad opera del giornalista Erminio Cioffi) per raccontare che il Tar di Salerno ha detto si al ricorso del Comune di Sassano contro il difensore civico regionale che ha ignorato il parere di De Luca.

La storia è quella già nota; il difensore civico regionale campano nomina, tracimando dalle proprie competenze, un commissario ad acta per bacchettare l’amministrazione comunale di Sassano e per imporre un regolamento obbligatorio sulle modalità di gestione, organizzazione e funzionamento delle istituzioni in relazione agli organismi di partecipazione. Un commissario ad acta che qualche lembo del mondo dell’informazione aveva confuso con il più grave “commissariamento del Comune”, una cosa che scatenò giustamente la reazione del sindaco Tommaso Pellegrino contro gli organi d’informazione che, mistificando il significato del termine “ad acta”, avevano lasciato passare il concetto che fosse stato commissariato lo stesso sindaco.

Dott. Tommaso Pellegrino - sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale

Io non sono un giurista, sono però esperto di cronaca e di fatti giudiziari; mi permetto, quindi, di azzardare l’ipotesi non remota e neppure peregrina che la storia, come ho scritto in apertura, non finisce qui in quanto nel nostro Paese quando si parla di giustizia “niente finisce qui”. E non lo dico per cautela o per mettere le mani avanti; lo dico perché la sciagura della giustizia in questo Paese è storia consolidata che negli ultimi decenni va assumendo sempre più i contorni del paradosso per non dire della continua ricerca illegittima del potere ad ogni costo.

Fortunatamente, però, a Sassano, più che a Salerno, esistono tanti giuristi in erba che si consentono il lusso non solo di pontificare ma di passare ai fatti concreti (a spese della comunità) con specifici ricorsi su argomenti molto discussi e discutibili sui quali la stessa magistratura tentenna, decide in un verso e poi nell’altro; pontificano i giuristi in erba senza mai trovare la giusta dignità per riconoscere la facoltà di parola a chi ne ha diritto, a chi lo sa fare e a chi lo può fare.

Alludo al dr. Pietro Cusati, detto Pierino, avvocato e giornalista di lungo corso e già dirigente del Tribunale di Lagonegro e giudice tributario, che in fatto di codici e giustizia può dare consigli e punti a chiunque; tranne naturalmente ai pontificatori che lo hanno addirittura contestato e beffeggiato anche quando il giurista Cusati, su questo giornale, in data 2 novembre 2019 (ed anche prima), in merito alla querelle sorta intorno al commissario ad acta ha testualmente scritto:

Dott. Pietro Cusati, giurista, giornalista

“”SASSANO (SA) – La Regione Campania ricorre al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Salerno, contro l’Ombudsman Campano, il Difensore Civico Regionale Avv. Fortunato  e il Commissario ad acta Dott.ssa Vitagliano per il Regolamento, sulla partecipazione a Sassano. A chi spettano i poteri sostitutivi sui Comuni? Lo diranno i Giudici Amministrativi tra qualche giorno. Il ricorso  al TAR , su mandato del Presidente della Regione Campania, è firmato dagli avvocati dell’ente Avv.Giuseppe Testa, Avv. Almerina Bove e Avv.Tiziana Monti e quello del Comune di Sassano dall’Avv. Nicola Senatore. L’atto è stato notificato al difensore Civico Regionale Avv. Fortunato ed al Commissario ad acta Dott.ssa  Marialuigia Vitagliano, dottore Commercialista. Al TAR la Regione Campania chiede l’annullamento di atti non conosciuti  dal ricorrente, se non per il tramite del ricorso avverso i medesimi proposto dal Comune di Sassano. Tra questi, il decreto del difensore civico, con cui si nomina il commissario ad acta Dott.ssa Vitagliano, dottore commercialista. Nel mirino pure il verbale di approvazione del regolamento comunale, deliberato dal commissario, annullando il regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Sassano. Il Governatore della Regione Campania Dott. Vincenzo  De Luca considera l’incarico al Commissario ad acta  Dott.ssa Vitagliano, una condotta gravemente lesiva delle sue prerogative, oltre che dell’autonomia istituzionale del Comune di Sassano. Un atto illegittimo, poiché – secondo la legge regionale – in tali casi per il difensore civico vi è  l’obbligo di chiedere al Presidente della Regione Campania quella nomina. Il  Difensore  Civico Regionale, un organo con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, al quale non può essere legittimamente attribuita  la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni””.

Che piaccia o meno, è necessario riconoscere che il dr. Cusati già agli inizi di novembre (ma anche prima) aveva scritto la sentenza del Tar.

E adesso, mi ha chiesto un amico, chi paga le spese per la gita scolastica del commissario ad acta per i viaggi compiuti da Napoli  a Sassano e viceversa ?

Non è esagerato definire i viaggi della suddetta commissaria alla stregua di una gita scolastica, perché se sono venuti meno (al momento) tutti i presupposti di legittimità dell’incarico qui davvero siamo alle comiche finali. Per questo non sono stato in grado di dare una risposta ben definita e sono stato costretto a tenermi sul generico “pagherà come al solito pantalone, cioè i cittadini di Sassano, per soddisfare le lubriche brame di quei presunti censori della morale pubblica”, in barba al mitico Pappagone che di fronte a questi casi avrebbe dato il meglio di se stesso con una performance teatrale senza uguali.

2 thoughts on “Difensore civico: il piatto freddo di Sassano

  1. L’operato del difensore civico senza il necessario coinvolgimento del Presidente della Giunta Regionale è illegittimo ,per eccesso di potere,secondo la legge della Regione Campania n.23/1978,art.3 ,comma 4,nonché :
    per la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 dello Statuto della Regione Campania e dell’art. 3 della legge regionale N.23/1978,violazione del principio di autonomia degli enti locali affermato dall’art. 114 della Costituzione – violazione e falsa applicazione
    dell’art. 136 del d.lgs. 267/2000 – Carenza del potere di nomina di un commissario ad acta.
    Secondo la legge regionale il Difensore Civico non può procedere egli stesso alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione di un atto obbligatorio, bensì deve richiederne la nomina al Presidente della Giunta Regionale. La diversa previsione di cui all’art. 136 d.lgs. n. 267/2000 non è più in linea con la successiva giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 313/2003).
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 del d.lgs. 267/2000 –
    Violazione dell’art. 7 della legge 241/1998 – Violazione del principio di autonomia degli enti locali – Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

    1. ll difensore civico ,detto anche ombudsman,(”uomo che funge da tramite”) dovrebbe svolgere un ruolo soprattutto
      conciliativo nel rispetto delle regole.Prima di nominare il Commissario ad acta il difensore civico, come gli impone la normativa ,perchè non ha ”sentito il Comune di Sassano”?
      Bastava una PEC o una semplice telefonata al Comune di Sassano per sapere che il Consiglio Comunale aveva già approvato il regolamento.Un Commissario ad acta prima di presentarsi in un Comune è tenuto a concordare,anche con una semplice telefonata e fissare per iscritto un appuntamento per il giorno e l’ora con il funzionario addetto ,motivando il motivo della visita.Deve quindi accertarsi se il regolamento è stato già approvato dal Consiglio Comunale.Nella fattispecie era già stato approvato! Non si comprende questa visita a sorpresa senza avvisare prima il Comune di Sassano ?Le regole vanno rispettate anche e soprattutto dal Difensore Civico e dal Commissario ad acta.
      Facciamo chiarezza :Commissario ad acta è concetto diverso dal commissario prefettizio !Perchè prestarsi alle” strumentalizzazioni” ?

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