IN VIGORE IN CAMPANIA DAL 16 APRILE 2019 NUOVE NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

COMMA 2

Rubrica d’informazione giuridica

a cura di PIETRO CUSATI

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.21 ,del 15 aprile 2019 ,è stata pubblicata la legge Regionale 11 aprile 2019 ,n.3,avente ad oggetto: “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo” .La nuova legge  stabilisce le competenze della Regione Campania ,dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali. Istituisce la banca dati regionale dell’ anagrafe degli animali d’affezione, il registro tumori animali,la  Commissione per i diritti degli animali d’affezione e fissa la responsabilità e i  doveri dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione. Prevede,tra l’altro, le misure di protezione e la tutela della pubblica incolumità. Disciplina i  canili municipali e i canili privati e il  controllo del randagismo.  Statuisce gli obblighi degli allevatori di cani e dei gatti e dei commercianti di animali d’affezione. Viene istituito l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e il  Garante regionale dei Diritti degli Animali.  La Regione Campania promuove  ogni utile iniziativa  per favorire il rispetto e il riconoscimento dei loro diritti  e disciplina il controllo del randagismo a tutela della salute pubblica e dell’ambiente . La legge chiarisce   cosa si intende per animale d’affezione. L’animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell’ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l’esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione. Quando si considera invece l’animale  randagio? Il cane vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo. Infine il  cane libero accudito è  il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi.   I Comuni singoli o associati provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa. I servizi veterinari delle ASL  provvedono a predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili e a  promuovere  interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi ,ad  attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali . I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi non ancora identificati e registrati provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con autocertificazione. Devono provvedere alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in Banca dati.  I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani liberi accuditi sono registrati dall’ASL a nome del Sindaco del Comune di cattura. In caso di loro ricovero presso una struttura privata convenzionata il titolare della struttura ne risulta il detentore.

pietrocusati@tiscali.it

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