L’ARBITRO DI CALCIO E’ PUBBLICO UFFICIALE?

a cura di Pietro Cusati

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ,sezioni unite civili,n. 328 del 9 gennaio 2019,si è pronunciata sulla qualifica di pubblico ufficiale dell’arbitro di calcio e sul  danno arrecato per la sospensione di una partita di calcio nei minuti finali,rientrante in un concorso pronostici da parte del CONI. La Suprema Corte di Cassazione  ha osservato che l’arbitro  è soggetto estraneo alla struttura organizzativa della pubblica amministrazione. L’arbitro di calcio non è pubblico ufficiale; è associato all’AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico).L’arbitro, nell’esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento di gioco. La compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l’atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite. Infatti l’arbitro è investito di fatto di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche: sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l’ente pubblico , idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti. La giurisdizione del Giudice Contabile sussiste ,quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto,non solo d’impiego in senso proprio e ristretto,ma di servizio,per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto,per l’attività svolta continuativamente,debba ritenersi inserito,ancorché temporaneamente e anche in via di fatto,nell’apparato organizzativo e nell’iter procedimentale dell’ente,si da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo.

pietrocusati@tiscali.it

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