INPS: Contributi depenalizzati

Da Salernoeconomy.it

SALERNO – Dallo scorso 6 febbraio il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trattenuti ai lavoratori ed ai collaboratori e non versati, non sarà più reato penale ma solo illecito amministrativo. Il 22 Gennaio 2016 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 8/2016 che consta di 10 articoli relativi alla depenalizzazione di alcuni reati: l’art. 3 riguarda proprio l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali disponendo la modifica dell’art. 2 c.1-bis della L. 638/83 che regolamentava l’omesso versamento. Alla luce della nuova formulazione si evince che l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino a 10mila Euro annui è punito con la sola sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro che entro 3 mesi dalla contestazione proceda al versamento di quanto dovuto non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa. Se la somma annua supera i 10mila euro il datore di lavoro è punito con la pena della reclusione fino a 3 anni e con la multa fino ad € 1.032.
Il reato penale di omesso versamento si configura quando il datore di lavoro non versa all’Ente previdenziale o assistenziale la quota trattenuta al lavoratore. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti si tratta del 9,19% trattenuto dalla retribuzione lorda al momento del calcolo della busta paga – 9,49% nei settori soggetti al finanziamento della CIG – che deve essere versato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Mentre, per i collaboratori si tratta della quota di 1/3 sia sui contributi previdenziali che assistenziali trattenuta dal datore di lavoro al momento dell’elaborazione del LUL e anche questi da versare entro il 16 del mese successivo. Si tratta di reato penale in quanto si configura l’appropriazione indebita. La quota di contributi oggetto della norma va tenuta distinta dalla contribuzione ad esclusivo carico del datore di lavoro che è sempre stata punita con la sanzione amministrativa in quanto non si tratta di somme trattenute al lavoratore.
Per concludere il percorso di depenalizzazione la Suprema Corte di Cassazione aveva, con sentenza 38080 del luglio 2014, evidenziato la necessità di un provvedimento delegato specifico del Governo in materia di depenalizzazione del reato in oggetto; in effetti la sentenza della S.C. aveva posto un argine alle sentenza dei Tribunali locali che avevano iniziato a riconoscere la depenalizzazione del reato in virtù del principio del “favor rei”, già espresso in materia di reati tributari secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Ma quali sono le conseguenze delle nuove disposizione? Innanzitutto abbiamo la condizione per cui la depenalizzazione può essere invocata da tutti in qualsiasi grado di giudizio, ossia anche da coloro che hanno già ricevuto la diffida da parte dell’Inps, proprio per il principio del “favor rei”, anche se riferite a violazioni della precedente normativa.
Altro aspetto da non sottovalutare è legato al limite dei 10.000 Euro. L’omesso versamento per somme superiori al limite indicato dalla normativa deve essere provato dagli organi di vigilanza: quando si verifica l’omesso versamento? Si verifica non al momento dell’elaborazione del cedolino paga, bensì al momento della corresponsione della retribuzione cioè quando effettivamente il datore di lavoro procede al pagamento delle retribuzioni e non quando elabora, anche nei termini di legge, il Libro Unico del Lavoro. Di conseguenza, la difficoltà sorge nel momento in cui la somma limite viene superata non con un unico mancato versamento, bensì con la somma di piccoli mancati versamenti relativi a differenti pagamenti delle retribuzioni. Inoltre, al momento manca l’indicazione relativa al conteggio dell’anno di riferimento: si considera l’anno commerciale o l’anno parte dal momento del primo omesso versamento?
I vantaggi della depenalizzazione del reato si possono identificare in diversi punti: a) si dovrebbero evitare gli intasamenti dei Tribunali Penali e quindi si prevede una maggiore concentrazione degli stessi su reati di maggiore entità; b) i piccoli e medi imprenditori che, in questo periodo di crisi, non hanno esitato a definire persecutorio l’atteggiamento dei servizi di vigilanza – che altro non hanno fatto se non applicare la Legge – ora possono tirare un sospiro di sollievo ed sentirsi meno il fiato sul collo. Conseguenza della depenalizzazione è il fatto che in caso di omesso versamento dei contributi per pochi euro, il datore di lavoro dovrà pagare una sanzione amministrativa entro 60 giorni pari ad € 8.333,33 ossia 8 volte la somma prevista di € 1.032,91.
In conclusione occorre dire che non si tratta di un ulteriore strumento favorevole agli imprenditori, ma di una depenalizzazione che ha l’obiettivo di snellire il rapporto con la P.A. nonché quello di agevolare quelle imprese che stanno vivendo un lungo periodo di crisi. Resta la necessità di avere un sistema di controlli in grado di individuare e distinguere chi commette reati “abitualmente” e chi invece sta attraversando un periodo di effettiva difficoltà economica.

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