Da avv. Giovanni Maria di Lieto
SALERNO – I lavori comunali di realizzazione di un’opera pubblica danneggiano la proprietà del privato, il Comune sanziona un abuso edilizio (che il privato non ha commesso), ordinando la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, il cittadino dimostra in giudizio la sua estraneità ai fatti.
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Con sentenza n. 1650/2015, il Tribunale di Salerno, III^ Sez. penale (Giudice monocratico Dr. Rosario M. Celotto), ha assolto il Sig. Pasquale Bottone “per non aver commesso il fatto”, aderendo alle tesi del difensore di fiducia dell’imputato, Avv. Giovanni Maria di Lieto.
L’Ufficio tecnico del Comune di Minori, in data 31/07/2008, a seguito di un sopralluogo effettuato presso la proprietà del Bottone, sita alla via Annunziata, riscontrava che era stato realizzato un ampliamento di superficie e di volume di un preesistente manufatto edilizio; le opere venivano rinvenute rifinite ed ultimate (dall’accertamento effettuato derivava al Sig. Bottone anche la ulteriore contestazione penale).
Con ordinanza n. 93 del 05/12/2012, il Responsabile Servizio sul Territorio del Comune di Minori contestava al Sig. Bottone l’ampliamento di superficie e di volume del manufatto, ordinava di rimuovere la parte del manufatto edilizio costruita abusivamente.
Secondo la tesi sostenuta dal difensore dell’imputato, Avv. Giovanni Maria di Lieto, la responsabilità penale di Pasquale Bottone doveva escludersi, poiché i lavori comunali di realizzazione delle opere di mitigazione strada Pioppi – Torre avevano provocato il crollo del muro perimetrale lato sud del deposito di proprietà del Bottone nonché il crollo della copertura del suddetto immobile; il muro, crollato in conseguenza dei lavori comunali, era stato ricostruito dalla impresa appaltatrice dei lavori comunali in una posizione e ad una altezza diversa da quella originaria, con lo scopo di separare il deposito stesso dalla strada; la copertura del deposito, pure crollata in conseguenza dei lavori comunali, era stata ricostruita dall’imputato, a proprie spese, ad un’altezza media inferiore rispetto a quella originaria.
Con sentenza n. 1650/2015, il Tribunale di Salerno, III^ Sez. penale (Giudice Dr. Rosario M. Celotto), ha assolto il Sig. Pasquale Bottone “per non aver commesso il fatto”.
“E’ emerso che l’immobile di cui al capo di imputazione era già esistente e che i lavori comunali di mitigazione della strada Pioppi – Torre avevano provocato il crollo di un muro perimetrale e della copertura del su menzionato immobile. Successivamente, in conseguenza dei crolli, l’impresa appaltatrice dei lavori comunali aveva ricostruito sia il muro, posizionandolo diversamente e con una altezza inferiore a quella originaria, che la copertura dell’immobile, con conseguente modifica minima della superficie e del volume di quest’ultimo. Da ciò discende che nessun abuso edilizio è stato posto in essere dal Bottone Pasquale; le argomentazioni suppositive, pertanto, sviluppate dall’accusa, non ancorate ad alcun elemento probatorio, sono risultate pienamente smentite da tutte le prove acquisite nel corso del dibattimento; alla stregua delle considerazioni che seguono, si impone l’assoluzione del giudicabile con l’adozione della relativa formula”.