SALERNO – Riceviamo e pubblichiamo la notizia inerente l’esproprio Gambardella che l’avv. Giovanni Maria di Lieto ha inviato alla questa redazione:
“”Con la sentenza in commento, n. 647/2015, depositata il 24/06/2015, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Campania (Presidente Fiorenzo Santoro, Relatore Maria Cristina Razzano) accoglie le tesi dell’Avv. Giovanni Maria di Lieto e assolve il Sig. Angelo Fusco, respingendo la domanda proposta dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania, nel giudizio promosso dalla Procura Regionale con atto di citazione depositato il 17 maggio 2013.
IL FATTO
Con atto di citazione depositato il 17 maggio 2013, il Procuratore regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio i Signori Giuseppe Lembo, Angelo Fusco, Antonio Taiani, all’epoca dei fatti rispettivamente Sindaco del Comune di Minori, Assessore ai LL.PP., Responsabile dell’Utc, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune, della somma di euro € 97.459,22, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di causa.
La vicenda, emersa a seguito della trasmissione alla Procura regionale della deliberazione del Comune di Minori n. 20 del 7/6//2007 di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno del 10/04/2007, ha ad oggetto il presunto danno erariale derivante al Comune dalla esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 35/09 del 13/01/2009 con la quale il Comune di Minori è stato condannato al pagamento in favore della Sig.ra Maria Consiglia Gambardella della somma di euro € 97.459,22, costituita da € 47.212,21 per indennità di occupazione illegittima (€ 25.895,00) dal 09/04/1992 al 16/10/1992 + interessi dal 16/10/92 al 31/07/2007; da € 44.247,87 per distruzione limoneto (€ 37.662,88) + interessi; da € 6.000,00 per spese di giudizio. Somme dovute a titolo di risarcimento del danno per mancata adozione del decreto di esproprio da parte del Comune nel termine di scadenza dell’occupazione legittima, accompagnata dalla irreversibile trasformazione del fondo di proprietà della Sig.ra Gambardella (rectius, per distruzione limoneto), oltre a risarcimento del danno per occupazione illegittima successiva alla scadenza del termine di occupazione legittima (procedimento espropriativo iniziato con delibera C. C. del Comune di Minori n. 204 del 29/10/87, di approvazione piano insediamenti produttivi ex art. 28 L. 219/81).
Alla sentenza seguiva deliberazione di C. C. del Comune di Minori n. 3 del 08/02/2010 di riconoscimento di debito fuori bilancio e determina liquidativa – Sez. Contenzioso – n. 95 del 03/03/2010.
Secondo l’Avv. Giovanni Maria di Lieto, nel merito, non può derivare alcuna responsabilità amministrativa né sotto il profilo del dolo, né sotto il profilo della colpa grave da atti o comportamenti imputabili al Sig. Fusco.
E’ noto che la colpa grave consiste nella macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza nell’espletamento delle mansioni e/o nell’adempimento dei propri doveri istituzionali, cioè in un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza o scriteriato nella cura dei beni e interessi pubblici, ovvero in un comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo professionale e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto verificarsi di un evento dannoso. Circostanza che assolutamente non si verifica nel caso di specie.
A superare le contestazioni della Procura, il convenuto con deduzioni del 09/01/2013 osservava: “l’esponente fa presente di non aver partecipato ad alcuno dei provvedimenti summenzionati avendo ricevuto la nomina di assessore al ramo soltanto in data 11/06/1990, e quindi in epoca successiva alla formulazione dei provvedimenti stessi. Né inoltre può addebitarsi alcuna responsabilità all’esponente per la mancata definizione della procedura ablativa (termine del 09/04/1992) in quanto l’esponente si dimetteva dall’incarico in data 04/07/1991, né ricopriva alcun incarico di amministratore sia all’epoca della presunta illegittima occupazione, decorrente dal 09/04/1992 che della domanda giudiziale della Sig.ra Gambardella Maria Consiglia, notificata in data 15/10/1992”.
La Procura non ha ritenuto sufficienti – a superare le contestazioni – le deduzioni presentate. Si legge nell’atto di citazione, depositato il 17 maggio 2013: “quanto alla circostanza di essersi dimesso dalla carica il 4/7/1991, a parte il rilievo che comunque risponde dell’omissione durante il periodo di vigenza dell’esercizio delle funzioni, non risulta che le dimissioni siano state accettate né che la delega sia stata conferita ad altro componente della G. M. o che la stessa sia stata assorbita dal Capo dell’amministrazione (v. nota segretario comunale 1/10/2012, n. 7903)”.
Vero è invece – secondo il difensore – che il convenuto Angelo Fusco ha presentato le dimissioni dalla carica di Assessore ai LL.PP. in data 04/07/1991 e che rispetto alle dimissioni vi è stata presa d’atto da parte del C. C. del Comune di Minori con delibera n. 55 del 15/07/1991.
Pertanto, alcuna responsabilità da parte del convenuto Angelo Fusco può profilarsi con riferimento al danno da occupazione illegittima (successiva alla data del 9/4/1992, di scadenza del termine di occupazione legittima) o comunque al danno conseguente alla mancata restituzione dell’area alla scadenza del termine di occupazione legittima (9/4/1992).
E’ provato che il convenuto Fusco si è dimesso in data 04/07/1991 e vi è stata presa d’atto delle dimissioni da parte del C. C. con delibera n. 55 del 15/07/1991; se fosse stato in carica nel periodo che mancava alla scadenza naturale del mandato (3/5/1995), il Sig. Fusco avrebbe potuto anche adoperarsi (ammesso che avesse l’obbligo di farlo) perché, entro la scadenza del termine della occupazione legittima (9/4/1992), fosse emesso il decreto di esproprio o comunque fossero compiuti gli atti della procedura espropriativa (da parte del Sindaco o del Responsabile Utc, l’Assessore ai LL.PP. non avendo alcuna competenza ad adottare alcun atto del procedimento, né alcun atto avendo adottato nel caso di specie, come già osservato nelle deduzioni alla Procura del 09/01/2013). E anche perché fosse restituito il fondo alla proprietaria alla scadenza del termine della occupazione legittima.
Si legge nella sentenza in commento n. 647/2015: “Dalla ricostruzione della vicenda, non può che ritenersi accertata anche la corresponsabilità dei singoli convenuti. Non v’è dubbio, infatti, che, dalla data di immissione in possesso (in data 9/04/90) fino alla data di scadenza del termine per l’ultimazione dell’espropriazione, gli organi tecnici e quelli politici avrebbero dovuto e potuto, rispettivamente, predisporre ed emanare i necessari atti di perfezionamento dell’iter espropriativo, impedendo il maturare del danno poi lamentato e risarcito ai privati.
Al contrario dopo l’immissione in possesso è mancato qualsiasi impulso al successivo e connaturale sviluppo della procedura intrapresa, da parte dei soggetti all’uopo preposti e oggi evocati in giudizio”.
“Partendo dalla posizione del Sindaco p. t. (Lembo Giuseppe dal 28/5/90 al 3/5/95) deve essere stigmatizzata la sua condotta omissiva, visto che egli, insediatosi immediatamente dopo la sospensione dei lavori (avvenuta in data 19/5/90) non ha mai provveduto né a rimuovere la causa della sospensione, consentendo prosecuzione e l’ultimazione delle opere, né ad emanare il dovuto provvedimento conclusivo (decreto di esproprio)”.
“Non può considerarsi esente da ogni responsabilità nemmeno il Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
La Corte dei Conti (sez. III giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 13/12/2011 n° 858) ha ricordato che “Il dirigente del servizio espropri è responsabile quando non organizza il suo ufficio in modo da poter far fronte a situazioni potenzialmente generatrici di danni per le finanze del comune, specie in relazione ai procedimenti di espropriazione più complessi ed onerosi per l’amministrazione”. Gli obblighi di servizio si possono considerare espletati soltanto a fronte di un’attività specifica di sollecitazione e intervento attizio da parte del Dirigente o funzionario delegato, che ha a sua disposizione tutto il know-how indispensabile alla corretta gestione della procedura espropriativa”.
“Del danno rispondono, in definitiva, sia il Sindaco (sig. Lembo Giuseppe) sia il Responsabile U.T.C. (sig. Taiani Antonio). Il non aver portato a termine l’iter espropriativo ha eziologicamente determinato – ex artt. 40 e 41 c.p. – il fatto dannoso, costituito dall’illecita occupazione del fondo privato e distruzione della piantagione, esponendo l’Ente locale alla relativa richiesta risarcitoria, maggiorata dei relativi interessi”.
“Parzialmente diversa è la posizione dell’Assessore ai lavori Pubblici (sig. Fusco Angelo), per il quale, pur potendosi rilevare l’omissione di compiti specifici del ramo al quale era preposto, non appare ravvisabile la colpa grave. La difesa del convenuto ha, infatti, dedotto e provato che la nomina sarebbe riferibile alla data dell’11.06.1990 e le dimissioni sarebbero state rassegnate in data 4.07.1991, con presa d’atto del consiglio comunale il 15.07.1991 (delibera n. 55). In relazione a tale arco temporale, va rilevato che, effettivamente, il danno maturato a seguito della distruzione del limoneto risale ad epoca anteriore alla nomina ad Assessore e la mancata emanazione del decreto di esproprio ad epoca successiva alle sue dimissioni. Sicché pur essendo possibile che egli, nell’unico anno di tempo in cui ha rivestito l’incarico di Assessore LL.PP. avrebbe dovuto e potuto adoperarsi per la prosecuzione delle attività espropriative, tale condotta non appare attinta da grave negligenza, in relazione alla prevedibilità dell’evento dannoso che si sarebbe verificato a distanza di anni”.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, così definitivamente pronunciando, rigetta la domanda nei confronti del sig. FUSCO Angelo e condanna i convenuti LEMBO Giuseppe e TAIANI Antonio, ciascuno nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno pari a € 35.084,00 il primo, ed € 21.051,00, il secondo, compresa la rivalutazione””.