(Direttore amministrativo del Ministero della Giustizia – Giudice Tributario – Pubblicista)
ROMA – I soggetti dediti al gioco d’azzardo potranno essere coadiuvati dall’Amministrazione di sostegno , un istituto giuridico per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi ,parzialmente o totalmente, e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali. L’amministrazione di sostegno mira a proteggere gli anziani,i disabili fisici e psichici, i malati gravi e terminali, i disabili fisici e psichici come ad esempio le persone colpite da ictus. Persone che, per infermità’ o menomazioni fisiche o psichiche,anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità’ di agire. In pratica l’amministrazione di sostegno è come un vestito su misura che si adegua alla condizione di disagio della persona, riducendo al minimo i suoi impedimenti ed esaltando al massimo le sue potenzialità . La persona dedita al gioco d’azzardo ,colpita da un qualsiasi impedimento di tipo psicologico, potrà essere coadiuvato da un amministratore di sostegno, senza che per questo venga meno la sua possibilità di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli sia autonomo. La legge prevede che possa essere designato l’amministratore di sostegno, tramite il notaio, anche per il caso di una futura eventuale incapacità. In questo modo, si fa prevalere, rispetto all’autorità ed ai terzi, la volontà della persona che dovesse essere colpita da un qualsiasi evento che la renda parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi. Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità, apprestando strumenti con i quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d’agire del beneficiario. L’amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di infermità o menomazione, anche gravissima, non prevede l’incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone così i diritti umani in ambito civilistico .E’ possibile (ma non obbligatorio) designare un amministratore di sostegno al maggiorenne il quale sia affetto da un’infermità oppure una menomazione fisica o psichica che porti all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi .Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui l’eventuale beneficiario ha la residenza o il domicilio . La nomina è fatta con decreto motivato immediatamente esecutivo dal Giudice tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L’interessato può anche essere un soggetto già interdetto o inabilitato, nel qual caso il ricorso è presentato congiuntamente all’istanza al Giudice competente per la revoca dell’interdizione o inabilitazione, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Ciò comporta che l’amministrazione di sostegno è anche uno strumento per far venir meno misure severe e penalizzanti come l’interdizione e l’inabilitazione, dando luogo ad un regime più flessibile. Quanto alle misure provvisorie, il Giudice Tutelare può anche d’ufficio adottare provvedimenti urgenti, nominare un amministratore di sostegno provvisorio .Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento d’amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornire comunque notizia al pubblico ministero. Tale ricorso deve indicare, oltre alle generalità dell’eventuale beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta di nomina assieme al nominativo e domicilio, se noti al ricorrente, del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario. Il Giudice Tutelare deve ascoltare personalmente il predetto beneficiario, recandosi se occorra, nel luogo dove esso si trova, assumere informazioni nonché esperire in generale mezzi istruttori congrui , sentire determinati soggetti, che coincidono con i legittimati al ricorso, disporre accertamenti medici. In ogni caso, nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero. Il decreto d’apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura nonché ogni altro relativo provvedimento, debbono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro delle amministrazioni di sostegno. Il decreto d’apertura e quello di chiusura debbono essere comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se l’incarico fosse a tempo determinato, tali annotazioni dovranno essere cancellate alla scadenza .