SALERNO – Con la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno , n. n.4110 depositata il 9/10/14 è stato accolto il ricorso proposto da una contribuente difesa dall’avv. Nunzio Boccia avverso un avviso di rettifica e liquidazione di imposte scaturito dal maggior valore attributo “a tavolino” dall’Agenzia delle Entrate ad un immobile compravenduto. La sentenza con limpida motivazione, da un lato rileva come la mera natura statistico-matematica dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) non consenta agli Uffici finanziari di avvalersi esclusivamente di tali elementi per fondare un accertamento fiscale immobiliare; dall’altro, riconosce come comunque i contribuenti, avvalendosi anche di una perizia giurata, nel caso di specie redatta dal Geometra Emilio Noschese, abbiano dimostrato la congruità del valore venale dell’immobile dichiarato. Il ricorso riguarda un avviso con cui l’agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito derivante da una compravendita immobiliare a causa di un rilevante scostamento tra il prezzo dichiarato in atto e il valore degli immobili determinato in base ai valori dell’Omi. Il contribuente si è difeso allegando una perizia giurata e facendo presente che il valore indicato nell’atto era quello effettivo, in quanto l’ immobile era ancora in gran parte da ristrutturare e quindi non poteva essere considerato del valore di mercato risultante dal diffusissimo metodo di accertamento “Omi”. Con tale criterio l’Agenzia delle Entrate disconosce il valore della compravendita dichiarato dalla parti e lo sostituisce con un altro valore maggiorato sulla base delle predette tabelle. E’ un po’ quello che accade con gli studi di settore con i redditi dichiarati ma in questo caso l’accertamento statistico coinvolge il settore immobiliare. Tutto ciò comporta , sia per l’acquirente che per il venditore, il pagamento di ulteriori imposte di registro , di plusvalenze ove dovute e di sanzioni amministrative . Sicchè una simile prassi operativa , considerato che l’accertatore non visita l’immobile ma si limita a riconsiderare il valore in base ai propri coefficienti, spesso si disvela quale ingiusta “ doppia tassazione “ poiché lo stato dell’immobile compravenduto non presenta le caratteristiche previste dai predetti coefficienti. Tuttavia le contestazioni del contribuente in merito generalmente si risolvono in un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate oppure nel rigetto del ricorso presentato alla competente Autorità giudiziaria . La sentenza depositata il 9 Ottobre , in controtendenza con l’orientamento maggioritario, evidenzia che i valori attribuiti all’immobile sono avulsi dalle realtà del cespite e dichiara l’illegittimità del metodo di accertamento OMI. Pertanto l’Agenzia delle Entrate, qualora intenda eccepire un’ evasione di imposta conseguente ad una compravendita immobiliare, dovrà valutare tale violazione caso per caso e non affidarsi ad asettiche ed impersonali tabelle.