Affrancamento: un’opportunità ancora aperta per gli investitori fino al 30 Settembre

Filippo Ispirato

Dal 1 Luglio 2014, sebbene l’aliquota sulle rendite finanziarie sia passata dal 20% al 26%, ad esclusione dei i titoli di stato il cui prelievo fiscale è rimasto invariato al 12,5%, rimane aperta per i risparmiatori la possibilità dell’affrancamento, per ottimizzare dal punto di vista fiscale il proprio portafoglio beneficiando della vecchia aliquota al 20%.

Vediamo in particolare di cosa si tratta. L’affrancamento è una simulazione, ai soli fini fiscali, della vendita al 30/06/2014 (ultimo giorno in cui era in vigore la vecchia tassazione) di tutti i titoli presenti all’interno del proprio portafoglio titoli; questa simulazione serve a determinare l’intero ammontare che a quella data doveva essere assoggettato all’imposta in vigore con il vecchio regime del 20%.

L’affrancamento riguarda tutti gli strumenti ed i prodotti finanziari all’interno del proprio deposito titoli alla data del 30/06, ad eccezione dei titoli di Stato (Bot, CTZ, CCT, CCT legati all’inflazione, Btp, Btp legati all’inflazione europea e Btp Italia), Fondi comuni di investimento, Gestioni Patrimoniali e titoli acquistati successivamente al 1 Luglio.

Questa opzione riguarda sia i rapporti in regime di risparmio amministrato che dichiarativo.

Per i soggetti in regime amministrato, che poi sono la maggior parte dei piccoli risparmiatori e degli investitori privati, l’opzione di affrancamento andrà comunicata al proprio istituto di credito entro il 30 settembre 2014, mentre per chi ha optato per il regime dichiarativo le imposte dovranno essere versate entro il 16 novembre 2014.

Si dovrà sempre valutare l’opportunità di optare per l’affrancamento o meno tenendo in considerazione che con questa procedura:

∙ Si anticipa il momento impositivo, in quanto viene tassato nel mese di Settembre un importo che si dovrebbe pagare solo nel momento della vendita effettiva (questo perché c’è solo una simulazione ai fini fiscali ma si mantengono i titoli in portafoglio)

∙ Si possono sfruttare i crediti di imposta relativi alle minusvalenze pregresse o non realizzate alla data del 30.06.14. Se non si opta per l’affrancamento, le vecchie minusvalenze realizzate su titoli, quali es. azioni, obbligazioni corporate etc tassate al 20%, saranno portate a detrazione delle plusvalenze realizzate con il nuovo regime fiscale del 26% solo parzialmente per equipararle al nuovo regime di tassazione, ivi comprese quelle sui titoli di stato. Specifichiamo, semplificando, che per plusvalenza si intende la differenza positiva tra il valore capitale di un titolo al momento della vendita e quello dell’acquisto, mentre per minusvalenza si intende esattamente il contrario.

La valutazione sull’opportunità di affrancare, quindi,  andrà fatta caso per caso.

Sarà conveniente affrancare, in linea generale, nel caso in cui ci siano cospicue minusvalenze da recuperare, o in cui le minusvalenze e le plusvalenze siano equivalenti.

Se, al contrario, sono prevalenti le plusvalenze, è consigliabile non richiedere l’affrancamento, in quanto si pagherebbe sin da subito un titolo che ad oggi potrebbe essere in guadagno ma che in futuro potrebbe perdere valore, anticipando, così, il momento impositivo a fronte di guadagno che potrebbe invece non realizzarsi.

 

 

 

 

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