di Filippo Ispirato
A partire dal 1 luglio 2014, per effetto dell’articolo 3 del Decreto Legge 66 del 24/04/14 “Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria”, introdotta dal Governo Renzi, sono state innalzate le aliquote relative alla tassazione delle rendite derivanti da conti correnti, depositi e ogni altro strumento finanziario, dal 20% al 26%, con eccezione dei titoli di stato e di altre categorie specifiche di prodotti finanziari per i quali la tassazione non subirà alcuna modifica.
Vediamo nello specifico quali sono i titoli soggetti alla nuova tassazione e quali, al contrario, non subiranno modifiche all’attuale regime di tassazione vigente, attraverso una descrizione schematica e semplificata, che possa essere d’ausilio per fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
La nuova tassazione si applicherà agli interessi e alle rendite finanziarie sui conti correnti, titoli azionari, obbligazioni, cowered warrant, gestioni patrimoniali, fondi comuni d’investimento, sicav e prodotti di investimento assicurativi.
I prodotti finanziari che non subiscono l’aumento, al contrario, sono:
– I titoli pubblici (italiani ed emessi da Paesi con mercati regolamentati e che non abbiano subito restrizioni internazionali di alcun tipo: Btp (buoni ordinari del tesoro), Btp Italia, Cct (certificato di credito del tesoro), Ccteu (Cct legati all’inflazione europea); i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
– I titoli emessi da organismi sovranazionali equiparati ai titoli pubblici (CM 11/2012), che mantengono l’aliquota del 12,5%, come ad esempio le obbligazioni della Banca Europea degli investimenti (Bei) o della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers).
– Alcuni titoli di risparmio dell’economia meridionale, i cui interessi sono soggetti all’aliquota di vantaggio del 5%, mentre plusvalenze e minusvalenze subiscono il 26%, ovvero i guadagni rivenienti da vendita anticipata del titolo
– Gli utili distribuiti a società residenti in Stati Ue o SEE White list, che continuano a subire la ritenuta dell’1,375% (art. 27, comma 3 ter, DPR 600/73).
– Gli utili corrisposti a fondi pensione europei e di Stati SEE White list, che restano soggetti alla ritenuta dell’11%.
– I proventi di gestione dei fondi di previdenza complementare italiani, che resta assoggettato all’imposta sostitutiva dell’11%.
In particolare per quanto riguarda i conti correnti ordinari, depositi vincolati a tempo, cedole di obbligazioni, cambiali finanziarie, gestioni patrimoniali mobiliari, contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione la tassazione viene calcolata in base al criterio di maturazione: ovvero gli interessi maturati fino al 30/06/14 verranno tassati al 20%, mentre gli interessi maturati a partire dall’1/07/14 saranno tassati al 26%
Per quanto riguarda invece il capital gain su azioni o obbligazioni, ovvero la vendita anticipata dei titoli in guadagno, e i proventi derivanti dai dividendi azionari si pagherà in base all’aliquota vigente al momento del realizzo del guadagno: se realizzato prima del 30/06/14 la tassazione sarà del 20%, se realizzato dopo il 30/06/14 l’aliquota salirà al 26%