Da avv. Giovanni Maria Di Lieto
Con sentenza n. 3366/2014, depositata il 16/06/2014, la Sez. V^ del Tar Campania Napoli (Presidente Nappi, Estensore Cernese) accoglie il ricorso proposto dal Sig. Andrea Criscuolo (difeso dall’Avv. Giovanni Maria di Lieto) c/ Comune di Agerola per l’annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16.6.2008, di approvazione progetto preliminare “Svincolo centro storico frazione Bomerano – strada di collegamento Via P. di Piemonte – Via San Lorenzo 1^ traversa Bomerano”.
IL FATTO
Con delibera di G. C. n. 71 del 16/06/2008, il Comune di Agerola approvava il progetto preliminare “Svincolo centro storico frazione Bomerano – strada di collegamento via P. di Piemonte – Via San Lorenzo 1^ traversa”.
Il Sig. Criscuolo – proprietario dell’area da espropriarsi -, venuto a conoscenza dell’adozione della predetta delibera in data 17/03/2009, proponeva ricorso al Tar Campania Napoli c/ il Comune di Agerola per l’annullamento della delibera di approvazione del progetto preliminare.
In sintesi, il legale nel ricorso sosteneva che:
a) l’opera pubblica ricade su area non destinata a pubblico servizio dallo strumento urbanistico comunale.
b) doveva essere previamente comunicato al privato l’avvio del procedimento espropriativo, affinché il privato potesse partecipare al procedimento con osservazioni.
LA SENTENZA
Con sentenza n. 3366/2014, depositata il 16/06/2014, la Sez. V^ del Tar Campania Napoli (Presidente Nappi, Relatore Cernese) accoglie le tesi del legale del ricorrente, Avv. Giovanni Maria di Lieto, annullando gli atti impugnati.
Si trascrive dalla sentenza: “Nella fattispecie in esame, nella impugnata deliberazione giuntale n. 71 del 16.6.2008, recante l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica de qua, non si richiama lo strumento urbanistico e nulla si dice in ordine al vincolo preordinato all’esproprio che avrebbe dovuto rinvenirsi nello stesso […] Al contrario richiamandosi nella citata deliberazione n. 71 del 16.6.2008 unicamente le deliberazioni di Giunta Comunale n. 156 dell’8.10.2007 con cui sarebbe stato individuato tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione nel settore delle opere pubbliche l’intervento di realizzazione di una strada di collegamento tra la Via P. di Piemonte e la Via S. Lorenzo 1^ trav., quale svincolo del centro storico della frazione Bomerano e la deliberazione di Giunta Municipale n. 167 del 15.10.2007, con cui è stato approvato lo studio di fattibilità relativo al citato intervento, disponendo l’inserimento dell’opera nel redigendo Programma Triennale delle OO.PP. 2008/2010, deve ritenersi l’opera pubblica de qua ricadere su area non destinata a pubblico servizio dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Agerola”.
“Nella procedura espropriativa all’esame del Collegio il Comune di Agerola ha posto in essere un’attività di comunicazione, che, per tempistica e modalità, non si è presentata rigorosamente ossequiosa della suddetta normativa con il conseguente, mancato coinvolgimento dell’interessato nel procedimento espropriativo, al quale è stato preclusa la facoltà di interloquire, anche in relazione alle caratteristiche tecniche progetto (da depositare in visione presso la Segreteria comunale), al fine di presentare osservazioni ed opposizioni al medesimo, conosciuto solo in occasione della comunicazione successivamente (ma inutilmente) effettuata, vanificando, in tal modo, sul piano della effettività, la sua partecipazione ed alterando la sequenza procedimentale che è risultata esautorata di alcuni passaggi fondamentali al punto da risultarne inevitabilmente inficiato l’intero procedimento”.