Accolta con entusiasmo, la nuova Costituzione tunisina è stata approvata il 26 gennaio scorso dall’Assemblea nazionale costituente con unamaggioranza di 200 voti su un totale di 216 deputati, 12 contro e 4 astensioni, rimpiazzando il testo del 1959, sospeso nel marzo 2011. Frutto di un lungo lavoro, la nuova Costituzione, composta da 146 articoli divisi in 10 capitoli, nasce da un compromesso tra i membri del partito islamicoEnhada e quelli di altre forze rappresentate nell’Assemblea.
Molte questioni sono state affrontate ed esplicitate negli articoli del testo, molte altre, invece, danno spazio ad interpretazioni o non sono state sottoposte ad esame, ma giornali nazionali e non parlano di una vera conquista, definendo la Tunisia “il pioniere della democrazia araba”.
Tre anni dopo la caduta del regime di Zine ElAbidine Ben Ali, l’approvato testo costituzionale riduce il ruolo dell’Islam, proclamandolo religione di stato, ma non menzionandolo come fonte della legge.
Articoli che sanciscono libertà e diritti mostrano la volontà della Tunisia di fare un passo avanti, pur evidenziando forti lacune e debolezze.
L’articolo 6 garantisce “libertà di credo e di coscienza”, interdice l’accusa di apostasia proibendo ogni attacco a ciò che è sacro, senza, però, delimitare i campi di definizione di blasfemia e lasciando alla libera interpretazione contenuti quali quelli di slogan, canzoni ed altro giudicabili offensivi.
Una lunga lista di diritti e libertà fondamentali compare tra i 146 articoli, come il n.21 che sancisce il diritto alla vita che “nessuno può pregiudicare se non in casi estremi stabiliti dalla legge”, lasciando ancora labili i confini delle interpretazioni, mettendo a rischio il diritto all’aborto, garantito dal codice di statuto personale del 1956. Ma l’aspettativa di leggere delle righe in cui si decreta l’abolizione della pena di morte è stata delusa, non dando il giusto e meritato seguito a una rivoluzione che si è macchiata di sangue pur di rivendicare diritti e libertà.
Sicuramente il nuovo testo costituzionale tunisino si è guadagnato un ruolo di avanguardia nel mondo arabo musulmano in merito alla definizione di parità tra i sessi. L’articolo 46 recita: “Lo Stato si impegna a proteggere i diritti acquisiti dalle donne.. Lo stato garantisce pari opportunità a donne e uomini in tutti i campi…. Lo stato si adopera ad adottare tutte le misure necessarie a sradicare la violenza contro le donne”. Un articolo, questo, che acquisisce ancora più valore se considerato insieme al numero 34 che garantisce la rappresentatività delle donne nelle assemblee elette.
E’ doveroso ricordare che la Tunisia è sempre stata in prima linea in merito a diritti delle donne, già dal 1956 con l’approvazione del Codice dello statuto personale che proibiva la poligamia, riconosceva il divorzio e legalizzava l’aborto.