Pietro Cusati
(Dir. Amm. Ministero Giustizia e Giudice Tributario)
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, n.70 del 9 dicembre 2013, è stata pubblicata la legge Regionale n.20 ,del 9 dicembre 2013, avente ad oggetto ‘’Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti’’.Il legislatore Regionale con questa norma per rogo di rifiuti intende riferirsi al trattamento illegale di rifiuti urbani e speciali,provenienti anche da attività industriali,pericolosi e non pericolosi,effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private. In pratica si vorrebbe assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione Campania e non solo ed anche del patrimonio ambientale e paesaggistico. Gli enti territoriali competenti dovrebbero svolgere in modo coordinato attività di prevenzione , formazione, informazione ed educazione ambientale e sanitaria, anche con l’introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti mediante la combustione illegale su aree pubbliche e private. Sarà istituito, presso ciascun Comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti. I Comuni provvederanno, entro tre mesi, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall’abbandono e rogo di rifiuti nell’ultimo quinquennio, avvalendosi tra l’altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni. L’elenco delle aree individuate dai Comuni sarà pubblicato per trenta giorni nell’albo pretorio comunale ,per eventuali osservazioni. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l’assenza di fattori di pericolo per la salute e l’ambiente. Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del comune. In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del comune , previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione , provvede il Sindaco, responsabile in qualità di autorità sanitaria locale. I soggetti condannati definitivamente per i reati previsti dagli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dai contributi e dai finanziamenti derivanti, anche parzialmente, da fondi regionali o comunque da risorse la cui assegnazione è di competenza della Regione Campania. Le imprese riconosciute responsabili con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato di reati ambientali non possono stipulare contratti con la Regione Campania per venti anni,decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale. Inoltre i Comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione dei rifiuti solidi urbani o assimilati. Il censimento è finalizzato all’attivazione da parte dell’amministrazione regionale di un programma di interventi per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all’aggiornamento degli elenchi contenuti nel Piano Regionale di Bonifica. Infine la Regione Campania, per pervenire in tempi rapidi ad una piena normalizzazione della situazione,per favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, dispersi nel territorio della Regione Campania, e per prevenire la pratica diffusa del deposito incontrollato di tali rifiuti, incentiva, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, gli interventi di competenza dei Comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto. I comuni, singolarmente o in forma associata provvederanno all’attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti. La Regione incentiva, altresì, anche mediante erogazione di contributi, attività di sorveglianza sussidiaria da parte di associazioni e gruppi operativi accreditati sul territorio. I contributi regionali per le attività di sorveglianza sussidiaria svolte in forma volontaria e non retribuita, sono commisurati ai risultati ottenuti da valutare sulla base di parametri fissati da apposito protocollo tecnico emanato dalla Giunta regionale.