Il Tar Lazio ribadisce: il G.A. è incompetente sulle graduatorie dei docenti

Marco Bencivenga

Ancora un precedente del Tar Lazio, quello avutosi con sent. N° 8498/13, che riconferma quanto disposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione: “La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori“, rappresenta l’atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili ”.

Come scrivono i giudici romani, nella sentenza del 30 settembre 2013, “In ordine alla questione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola (…) non vi era una posizione univoca dei TAR, ( d.lgs. n° 8o del marzo 98) ”.

In realtà le Sezioni Unite della Cassazione, sin dal 2000 osservavano che “ Nel sistema di reclutamento basato su graduatorie, il soggetto che chiede l’inserzione nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario (Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 novembre 2000, n. 1203). Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria ha poi rilevato come “Il discrimine tra AGO e GA stabilito dall’art. 63, del TU 165/2001, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, va inteso, ad avviso di questa Adunanza Plenaria, nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del GA, sono quelle volte al reclutamento del dipendente senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 maggio 2007, n. 8).

La Suprema Corte ha infine stabilito, in data 8 febbraio 2011, che “La giurisdizione amministrativa è limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento.”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti”.

E’ il giudice ordinario e non quello amministrativo, dunque, ad essere competente in materia di impugnativa delle graduatorie del personale docente della scuola statale, da qui il conseguente difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

 

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