Da Roberto Celano (cons.com. FdI)
Egregi,
Premesso che:
– ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le cariche di Governo di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo) sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti;
– l’art. 68 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) stabilisce che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, implicano la decadenza dalle predette cariche;
– l’articolo 68, al comma 4, tra l’altro, fissa il termine di dieci giorni tra il momento in cui si concretizza la causa di incompatibilità e la necessaria rimozione della stessa;
– in considerazione della chiarificazione di un iter procedurale per l’attuazione di quanto disposto nell’articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, nel gennaio 2013 l’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) ha redatto una nota al fine di esplicitare le problematiche relative alla nuova normativa sull’incompatibilità del Sindaco, ritenendo applicabili le disposizioni del TUEL per garantire l’effettiva cessazione delle cause di incompatibilità. In particolare essa conferma la possibilità di ricorrere al procedimento di contestazione della causa di incompatibilità previsto dagli articoli 69 e 70 del TUEL medesimo;
– la procedura di contestazione delle cause di incompatibilità – al cui esito consegue, mediante decadenza del soggetto incompatibile – è regolamentata in particolare dall’art. 69 del TUEL, che attribuisce al Consiglio Comunale di cui l’interessato fa parte il compito di contestare tale condizione e ne fissa le modalità e i tempi. Il suddetto articolo, infatti, al comma 5, dispone che spetta allo stesso Consiglio Comunale, qualora l’amministratore non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità nei tempi previsti, deliberare la decadenza del Sindaco incompatibile;
– l’art. 70 del TUEL, invero, identifica sia il Prefetto (comma 2) sia qualsiasi cittadino elettore (comma 1) quali altri possibili soggetti atti a promuovere la decadenza dalla carica.
Considerato che:
– il Sindaco Vincenzo De Luca si trova nelle condizioni di incompatibilità richiamate sin dal 2 Maggio 2013, data in cui ha giurato nella qualità di Sottosegretario di Stato;
– il Sindaco non ha ritenuto di rimuovere l’incompatibilità mediante dimissioni volontarie;
– il Consiglio Comunale, dal mese di Maggio, quindi a distanza di quasi cinque mesi dalla nomina del Sindaco De Luca a Sottosegretario, non ha ancora definito la decadenza del Sindaco“incompatibile”, procedendo in indegne pratiche dilatorie al fine di consentire a De Luca di ricoprire illegalmente la carica di Primo Cittadino e quella di componente del Governo;
– le motivazioni addotte dal Primo Cittadino, che affermerebbe che si stia attendendo l’assegnazione delle deleghe da Vice Ministro per procedere alla rimozione della causa di incompatibilità, sono da considerarsi solostrumentali, dal momento che, in base alla Legge n. 215/2004, è sufficiente la carica di Sottosegretario a renderlo incompatibile;
– il Sindaco di Salerno è, dunque, da considerarsi cessato giuridicamente dalle funzioni già dalla data del giuramento del Maggio 2013, come previsto dalle leggin. 148/2011 e n. 215/2004, e, quindi, al momento è un Sindaco “abusivo” che sta esercitando “illegalmente”.
Pertanto, con la presente,
SI CHIEDE
– Al Presidente del Consiglio Comunale di riattivare la corretta procedura, sospesa per dar vita a tentativia maldestri tentativi di prender tempo, al fine di consentire la permanenza di una condizione di illegalità;
– A S.E. Prefetto di Salerno, vista l’importanza della vicenda ed il paradossale atteggiamento dilatorio e dunque omissivo del Consiglio Comunalee del Sindaco di Salerno, diagire per la dichiarazione di decadenza anche dinanzi al Giudice Ordinario, ai sensi dell’art. 70 del TUEL, nei confronti del Sindaco De Luca.
Inoltre, si annuncia sin d’ora che il sottoscritto sottoporrà la questioneurgentemente al Ministero degli Interni ed alla Presidenza della Repubblica, affinché considerino la possibilità di procedere allo scioglimento del civico consesso di Salerno per gravi e reiterate violazioni di legge, in quanto, da ben cinque mesi, si sta omettendo di completare l’iter di decadenza del Sindaco di Salerno a causa della evidente incompatibilità sorta fin dal momento della nomina a Sottosegretario di Stato.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Salerno, 27 Settembre 2013 Roberto Celano
Consigliere Comunale