Risparmio energetico: nuove agevolazioni fiscali

 

Pietro Cusati (Direttore Amministrativo del Ministero della Giustizia ,Giudice Tributario)

 

 Il decreto legge n.63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica ed ha  innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 ,data di entrata in vigore del decreto, al 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. Dal 1° gennaio 2014 ,per i condomini dal 1° luglio 2014,l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni,  l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta. La modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione ,dal 2011 è infatti obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo. L’esonero della presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L’obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d’acconto del 4% sui bonifici. L’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni, da ripartire in rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure: 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013, 65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio). Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici  e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, la detrazione del 55% può essere usufruita solo se le spese relative sono state effettuate entro il 30 giugno 2013. Per tali interventi, infatti, la detrazione non è stata prorogata. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici ,o su parti di edifici, residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali, per l’attività d’impresa o professionale. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto,oppure dalla richiesta di accatastamento. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento ,tranne nel caso in cui si installano pannelli solari, nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. La detrazione d’imposta  non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.

 

 

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