Il Governo Italiano ha introdotto una tassazione sulle transazioni finanziare, la cosiddetta Tobin Tax, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi.
Si tratta di un’imposta esclusivamente italiana, già introdotta quest’estate in Francia, come richiesto dall’Unione Europea e che le autorità di vigilanza europee e gli Stati membri stanno portando avanti con lo scopo di uniformare la tassazione sulle transazioni finanziarie a livello europeo. Una problematica di cui ci eravamo già occupati in un precedente articolo del 13 Gennaio del 2012 (“Tobin Tax di cosa si tratta?”), dove venivano spiegate le caratteristiche salienti della tassazione con le sue caratteristiche peculiari.
L’imposta entrerà in vigore il 1° marzo 2013 per i titoli azionari e partecipativi ed il 1 Luglio per gli strumenti derivati. Ci occuperemo nello specifico solo dell’imposta riguardante le azioni, in quanto molto più diffuso come tipologia di investimento tra investitori privati rispetto ai derivati.
La Tobin Tax riguarda nello specifico:
– le azioni quotate, non quotate e gli altri strumenti partecipativi, tra cui la conversione di obbligazioni in azioni, l’esercizio di diritti di conversione in azioni in caso di aumento di capitale a titolo oneroso, il trasferimento a titolo oneroso tra depositi titoli con diversi intestatari, emessi sa società residenti in Italia
– gli strumenti derivati, se il loro sottostante è soggetto a tassazione (futures, contratti di opzione, di scambio, contratti a termine, contratti differenziali, contratti comportanti regolamento in contanti aventi a riferimento azioni/strumenti finanziari partecipativi ovvero i relativi rendimenti etc.)
Relativamente alle azioni quotate, quindi, l’imposta è pari allo 0,10% del valore negoziato se la compravendita viene effettuata nei Mercati Regolamentati il controvalore da versare è dato dalla differenza, se positiva, tra i titoli acquistati e quelli venduti. In caso contrario, in cui ciò che si acquista è inferiore a ciò che si vende, non si dovrà pagare la tobin tax, Tassazione che arriva allo 0,20% del controvalore negoziato se la compravendita avviene in Mercati non regolamentati.
Per il 2013 il primo addebito dell’imposta è previsto per il 16 Luglio del 2013.
Questa nuova tassazione riguarderà esclusivamente questi due gruppi di investimento mentre rimangono esenti tutti le transazioni sugli altri prodotti di investimento qui di seguito elencati:
- · obbligazioni e titoli di stato;
- · azioni emesse da società con capitalizzazione media, ovvero inferiore a 500 milioni di Euro (il cui elenco è disponibile,per il solo anno 2013, nel decreto del MEF – Ministero delle Finanze; per gli anni successivi, sarà cura delle società stesse richiedere al Ministero l’esenzione);
- · i titoli emessi da UE, Bce, Banche centrali UE, enti e organismi internazionali;
- · Fondi, Sicav e le quote di ETF;
- · le transazioni fra società fra cui sussiste rapporto di controllo o a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale;
- · emissione/annullamento titoli azionari e strumenti finanziari;
- · l’esercizio di diritti amministrativi come aumenti gratuiti di capitale o stock dividend;
- · le transazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili;
- · le transazioni effettuate dai market maker/specialist, nonché dagli enti di previdenza obbligatoria, fondi pensione e forme pensionistiche complementari;
- · pronti contro termine e prestito titoli con sottostante azioni soggette a tassazione.