Marco Bencivenga
A poco meno di due settimane dalle prove preselettive per il concorsone, già molti ricorsi sono stati incardinati dinanzi al TAR Lazio per violazione del D.L. 297/94. Entro la prima decade di febbraio, sarà dato di conoscere cosa ordineranno i giudici in merito ai candidati esclusi, che, avendo riportato dai 30 ai 34,5/50, hanno richiesto l’ammissione alle prove scritte. La pretesa dei ricorrenti è volta a dimostrare che lo sbarramento dei 35/50 è in contrasto con quanto stabilito dall’ art. 400 del predetto decreto, dal momento che la soglia imposta dal MIUR difetterebbe di arbitrarietà e irragionevolezza. In sintesi è da ravvisarsi proprio nel limite dei 35/50, l’elemento che alimenta le speranze dei docenti non ammessi, visto che sarebbe erroneamente pari ai 7/10 e non ai previsti 6/10, così come indicato dalla normativa del 1994 che rappresenta ad oggi, il referente normativo centrale in materia di concorsi nella scuola. Tuttavia è necessario specificare che i test pre-selettivi non sono suscettibili di essere considerati prove scritte, ex comma 3, perché non rappresentano la trattazione di argomenti culturali e professionali di cui al comma 6 dell’art. 400. Non a caso il dicastero di Viale Trastevere ha precisato che il test non avrebbe concorso a costituire il voto finale del candidato, che scaturisce, invece, dalla somma dei risultati della prova scritta, dell’ orale e della valutazione dei titoli. Intanto, mentre i partecipanti al concorso e ammessi con riserva hanno pieno diritto ad accedere alle prossime prove scritte ( per effetto delle ultime istanze cautelari accolte dai giudici di Via Flaminia) , un altro precario è stato immesso in ruolo grazie al giudice del Tribunale di Trani. Il magistrato riconoscendo l’abuso nella reiterazione per 12 anni di contratti a tempo determinato da parte del MIUR, ha disposto con sentenza dal 2009, la stabilizzazione del docente. Tale provvedimento costituisce la piena condivisione di quanto previsto dal d. l. 368/01 e dalla direttiva 99/70 UE, secondo i quali il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la regola, mentre quello a tempo determinato l’ eccezione, ragion per cui decorsi 36 mesi di servizio anche non continuativi presso il medesimo datore di lavoro, il rapporto lavorativo si considera a tempo indeterminato.
Per approfondimenti D.L. 297/94:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
D.L. 368/ 71:
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01368dl.htm
Direttiva 99/70 UE:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:175:0043:0048:IT:PDF
Si può ancora presentare ricorso?
Ciao Nicola, in merito al tuo quesito è opportuno precisare che è possibile partecipare a condizione di aver riportato almeno 30/50 ai test.
Inoltre considera che entro il 7/02/2013 si terrà la prima udienza per la sospensiva cautelare innanzi al TAR Lazio.
Per questo motivo se possiedi i requisiti di cui sopra, conviene rivolgerti al più presto al tuo legale di fiducia.
Oppure invia mail a: meb.m@libero.it
Saluti