104/92: il contenuto del verbale della Commissione medica è autocertificabile

Marco Bencivenga

 Importante novità in materia di permessi ex L. 104/92 art. 33 comma 3: i beneficiari  possono avvalersi della modalità semplificata prevista dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000. E’ quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel Parere UANAS 2025 del 13 luglio 2013, dove viene specificato “  Il  contenuto del verbale ( attestante lo stato di handicap grave ) redatto dalla commissione medica ai sensi dell’ art. 4 della l. 104/92 è comprovabile mediante la dichiarazione sostitutiva prevista ai sensi dell’ art. 47, D.P.R. 445/2000, atteso che detto verbale non può ritenersi o, comunque, equipararsi ad un certificato medico ( in quanto tale, escluso dal novero degli atti autocertificabili, secondo quanto stabilito dall’ art. 49, D.P.R. 445/2000 ).Da ciò ne discende che “(…) chiara è la differenza tra il certificato medico, che è la forma più classica di documentazione dell’ attività medica, nel quale il sanitario attesta lo stato di salute del paziente, ed il verbale ex art. 4 l. 104/92, che è espressione valutativa di un organo collegiale ( composto anche da non medici: ad es. un operatore sociale ) sulla sussistenza in capo ad un soggetto richiedente dei particolari requisiti richiesti dalla legge al fine dell’ ottenimento dei benefici da quest’ ultima previsti.Nel  Parere viene, altresì,  precisato che “ (…)non sarebbe, in ipotesi, possibile applicare al caso in esame neppure l’ interpretazione analogica, ostandovi il principio di specialità ”. Si tratta di un significativo  risultato in tema di semplificazione degli atti amministrativi, data la portata del distinguo tra i due atti e la conseguente applicazione che ne seguirà nella pratica e nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione.

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