Marco Bencivenga
Con apposita nota datata 16 luglio 2012 e relativa al prot. n. 4442, il Miur ha fornito le prime istruzioni circa l’applicazione al personale scolastico, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica. In particolare all’ art. 5, comma 8, viene specificato “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Com’ è noto il diritto alle ferie è riconosciuto da numerose leggi; prima fra tutte la Costituzione che, all’ art. 36, comma 3, sancisce: “ Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ”. Anche la Suprema Corte di Cassazione aveva rimarcato – in linea con quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2003/88, ex art. 7, che non consente disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto a un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute dal lavoratore – con sent. n. 11462 del 9 luglio 2012, che “(…) ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza la responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere risarcitorio,(…) più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali ”. Ancora un’ altra stoccata al comparto scuola, che potrebbe determinare, qualora la disposizione di cui sopra trovasse attuazione nella sua veste definitiva, molteplici contenziosi.
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