Dal 20 marzo 2012 la mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale è stata estesa anche alle liti in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. L’obiettivo principale di questa riforma ,in vigore dal 21 marzo dello scorso anno,è quello di ridurre i tempi ed i costi delle cause civili .Il tentativo della mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di quattro mesi. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia,sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in Tribunale,con la conseguenza di veder ridurre progressivamente l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per le controversi in materia di locazione,successioni ereditarie,diritti reali(usufrutto,servitù,enfiteusi ecc.),comodato,patti di famiglia ,affitto di aziende,contratti bancari,finanziari e assicurativi,richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico sanitario. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati,che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge,del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati,approvato dal Ministero della Giustizia. La mediazione è veloce ed economica. Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di quattro mesi. Si tratta di un importante strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali che dal 20 marzo 2012 è obbligatorio anche per le controversi in materia di condominio e RC auto. Nella procedura conciliativa non ci sono né vinti ne vincitori .Sono infine previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono,infatti,esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa ,tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre a partire dal prossimo primo aprile 2012 ,entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria per le liti fiscali minori relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate,di valore fino a ventimila euro. Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e,in caso di accordo,prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni. La mediazione tributaria è istituto diverso dalla mediazione disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010,n.28,che opera relativamente alla conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.