Dal 20 marzo 2012 la mediazione delle controversie civili e commerciali obbligatoria per cause condominiali ed RC auto.

 

Pietro Cusati

Dal 20 marzo 2012  la mediazione obbligatoria in
materia civile  e commerciale è stata  estesa anche alle liti in materia di condominio  e  risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. L’obiettivo principale di questa  riforma ,in vigore dal 21 marzo dello scorso anno,è quello di ridurre i tempi ed i costi delle cause civili .Il tentativo della mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di quattro mesi. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia,sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in Tribunale,con la conseguenza  di veder ridurre progressivamente  l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità dell’azione
giudiziale per le controversi in materia di locazione,successioni ereditarie,diritti reali(usufrutto,servitù,enfiteusi ecc.),comodato,patti di
famiglia ,affitto di aziende,contratti bancari,finanziari e assicurativi,richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico
sanitario. La mediazione può svolgersi presso enti  pubblici o privati,che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge,del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono
dotati,approvato dal Ministero della Giustizia. La mediazione è veloce ed economica. Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di quattro mesi. Si tratta  di un importante strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali
che dal 20 marzo 2012 è  obbligatorio anche per le controversi in materia di condominio e RC auto. Nella procedura conciliativa non ci sono né
vinti ne vincitori .Sono infine  previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi  al procedimento  di mediazione sono,infatti,esenti  dall’imposta  di bollo e da ogni altra spesa ,tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre a partire dal prossimo primo aprile 2012 ,entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria per le liti fiscali minori  relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate,di valore fino a ventimila euro. Si tratta  di uno strumento deflattivo del contenzioso  tributario che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e,in caso di accordo,prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni. La mediazione tributaria è istituto diverso dalla mediazione  disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010,n.28,che opera relativamente alla  conciliazione di una
controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *