LE VENDITE GIUDIZIARIE

Pietro Cusati

La vendita
giudiziaria ha la funzione di trasformare,attraverso l’asta pubblica,i beni
pignorati in denaro e corrisponde all’attività svolta dagli Istituti di vendite
giudiziarie (IVG),soggetti privati che,con concessione ministeriale,sono
autorizzati in via generale alla vendita all’incanto dei beni mobili. Agli
istituti di  vendite giudiziarie può essere
affidata anche la custodia e la vendita dei mobili pignorati e qualsiasi altra
vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria. Nell’esercizio delle loro
funzioni gli istituti di vendite giudiziarie assumono gli obblighi e le
responsabilità degli incaricati di un pubblico servizio in quanto ausiliari del
Giudice. In pratica il creditore che ha ottenuto una sentenza a suo favore vede
soddisfatto il suo diritto  solo se il debitore la esegue spontaneamente. Se ciò non accade,per riscuotere il credito,il creditore munito di titolo esecutivo,deve ottenere la liquidazione dei beni del debitore,ossia la loro trasformazione in denaro. A tal fine il creditore può
presentare istanza di vendita dei beni pignorati o istanza per la loro assegnazione in pagamento. Le due tipologie di richieste sono alternative,in via preventiva,soltanto nell’espropriazione mobiliare di titoli di credito o di quelle cose aventi un valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercato. Negli altri casi l’assegnazione può essere chiesta soltanto dopo che sono falliti gli esperimenti di vendita. L’istanza di vendita forzata o di assegnazione non può essere proposta prima di dieci giorni dal pignoramento,tranne che si
tratti di cose deteriorabili, e non oltre 90 giorni dal pignoramento stesso. A seguito dell’istanza,il Giudice competente disporrà ,appunto, la vendita o l’assegnazione. La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido,quindi se il pignoramento colpisce una somma di denaro,questa fase non avviene e il creditore procedente può chiedere senz’altro la distribuzione. Lo strumento con cui si attua la vendita forzata di un bene è l’asta pubblica. La vendita forzata può avvenire senza incanto o con incanto. Nella vendita senza incanto i partecipanti presentano le offerte  d’acquisto in busta chiusa in cancelleria con l’indicazione del prezzo,del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste vengono,poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame
delle offerte alla presenza dei vari offerenti. Nella vendita  con incanto si realizza immediatamente una gara tra i diversi offerenti. Il Giudice dell’esecuzione stabilisce,con ordinanza,le modalità con le quali effettuare la vendita,il prezzo base dell’incanto,il giorno e l’ora dell’asta,la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte,l’ammontare della cauzione,le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. In caso di espropriazione di beni immobili la legge prevede la pubblicazione  dei provvedimenti del Giudice dell’esecuzione  e della relazione di stima in siti internet dedicati alle aste giudiziarie.

 

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