Pietro Cusati
Ilcontribuente che versa in una temporanea
situazione di obiettiva difficoltà economica ha diritto ad ottenere dalla Società di riscossione la
rateizzazione delle imposte ,non più dall’Ufficio Impositore. L’agente della
riscossione(la vecchia esattoria),su richiesta del contribuente,può concedere
la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Sulle somme rateizzate
si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare,rate
costanti,in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in
relazione alla durata della rateazione. La controversia sulla spettanza o meno
della dilazione di un debito di natura fiscale riguarda la fase della riscossione e non
dell’esecuzione. Di conseguenza,anche le controversie concernenti il diniego
alla rateazione del carico fiscale rientrano nella giurisdizione tributaria. Con
l’ordinanza n. 5928 del 14 marzo 2011,le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribadiscono il
principio secondo cui la giurisdizione tributaria si estende a qualunque
controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della
esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non
residui più alcuna questione sulll’an,il quantum o le modalità di esecuzione
del rimborso. Secondo la Suprema Corte di Cassazione la rateizzazione non è un
procedimento amministrativo e come tale non configura un mero interesse legittimo del
contribuente,di competenza del TAR,Tribunale Amministrativo Regionale, quanto
piuttosto un diritto che dev’essere valutato,in caso di rifiuto da parte
dell’esattore,dalle Commissioni Tributarie. Il provvedimento di rateazione ha
natura di ‘’agevolazione fiscale’’,soggetta a decadenza come ogni altra,in caso
di inadempimento alle regole che ne disciplinano la concessione .La sentenza
delle Sezioni unite della Corte
di Cassazione conferma la competenza del giudice tributario per ogni
controversia che abbia per oggetto le sorti del rapporto giuridico d’imposta e,
dunque, anche quella relativa all’impugnazione del diniego opposto dall’agente
della riscossione all’istanza di rateazione formulata dal contribuente. Secondo
la Corte Costituzionale ” la giurisdizione del giudice tributario deve
ritenersi imprescindibilmente collegata alla ‘natura tributaria del rapporto .
Pertanto nel caso in cui la natura del ruolo, e quindi della cartella di
pagamento, sia tributaria, la competenza giurisdizionale è devoluta al giudice
tributario.
direttore: Aldo Bianchini