Pietro Cusati
La normativa tributaria ,in tema di enti non commerciali quali le associazioni no profit,ai fini della possibile applicazione di significative agevolazioni fiscali,distingue tra ‘’attività commerciale’’ e attività non commerciale. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti,in conformità alle finalità istituzionali,dalle associazioni,dai consorzi, e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. In pratica tali somme sono corrisposte al fine di consentire la copertura delle spese per il funzionamento dell’Associazione e la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione delle attività coerenti con i fini istituzionali e destinate alla generalità dei soci. Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico,artistico e culturale,legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali,possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare le associazioni godono dell’esenzione dall’IRES ,l’imposta sul reddito delle società. Le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono qualifica di sostituto d’imposta. Il sostituto d’imposta,datore di lavoro,ente pensionistico,per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con L’Amministrazione Finanziaria,trattenendo le imposte dovute dai compensi,salari ,pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato. Le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno,ai fini delle imposte sui redditi,carattere di liberalità. Per usufruire di queste agevolazioni,occorre presentare un’istanza,a decorrere dal 20 luglio ed entro il 2 settembre di ciascun anno,esclusivamente in via telematica. La presentazione va effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati,utilizzando il software Istanza-Benefici-Associazioni. Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi telematici. Le ricevute dei documenti trasmessi sono disponibili nella sezione ‘’Ricevute’’.Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema,viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se,invece, i dati trasmessi non sono corretti,il sistema produce una comunicazione di scarto.
direttore: Aldo Bianchini