Pietro Cusati
La normativa tributaria ,in tema di enti non
commerciali quali le associazioni no profit,ai fini della possibile
applicazione di significative agevolazioni fiscali,distingue tra ‘’attività
commerciale’’ e attività non commerciale. Non è considerata commerciale
l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti,in conformità
alle finalità istituzionali,dalle associazioni,dai consorzi, e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a
formare il reddito complessivo. In pratica tali somme sono corrisposte al fine
di consentire la copertura delle spese per il funzionamento dell’Associazione e
la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione delle attività coerenti
con i fini istituzionali e destinate alla generalità dei soci. Le associazioni senza fini di lucro che
realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico,artistico e culturale,legate agli usi e alle tradizioni delle comunità
locali,possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche
agevolazioni fiscali. In particolare le associazioni godono dell’esenzione
dall’IRES ,l’imposta sul reddito delle società. Le persone fisiche incaricate
di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono
qualifica di sostituto d’imposta. Il sostituto d’imposta,datore di lavoro,ente
pensionistico,per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei
rapporti con L’Amministrazione Finanziaria,trattenendo le imposte dovute dai
compensi,salari ,pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole
allo Stato. Le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche
in loro favore hanno,ai fini delle imposte sui redditi,carattere di liberalità.
Per usufruire di queste agevolazioni,occorre presentare un’istanza,a decorrere
dal 20 luglio ed entro il 2 settembre di ciascun anno,esclusivamente in via
telematica. La presentazione va effettuata direttamente da parte delle
associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati,utilizzando
il software Istanza-Benefici-Associazioni.Per accedere
al servizio è necessario registrarsi ai servizi telematici. Le ricevute dei
documenti trasmessi sono disponibili nella sezione ‘’Ricevute’’.Per ogni
documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema,viene
predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se,invece, i dati
trasmessi non sono corretti,il sistema produce una comunicazione di scarto.
direttore: Aldo Bianchini