Il Giudice di Pace è l’ufficio giudiziario per dislocazione territoriale più vicino ai cittadini. Attualmente sono 846 gli Uffici del Giudice di Pace,di cui 165 presso sedi circondariali e 681 presso sedi non circondariali. La revisione delle circoscrizioni giudiziarie parte proprio dagli Uffici dei Giudici di Pace per ’’ una migliore efficacia nell’accesso e nell’erogazione del Servizio giustizia’’.Sono 674 gli uffici dei Giudici di Pace dislocati in sedi diverse da quelle circondariali su 846,quasi l’80% , che rischiano l’accorpamento e/o la chiusura. Il precedente Ministro della Giustizia costituì una commissione consultiva Ministeriale per l’attuazione della delega di cui alla legge n.148 del 2011,in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie ,per una ponderata analisi dei criteri ed una attenta valutazione delle specifiche realtà giudiziarie. Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate,senza alcun limite di valore e per tutte le materie purchè non siano di competenza di altri Giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali. Il processo davanti al Giudice di Pace in materia civile è regolato dal codice di procedura civile. Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace,in materia civile:le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge,dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi,le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case,le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materi di immissioni di fumo o di calore,esalazioni,rumori,scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Sono di competenza per valore del Giudice di Pace,in materia civile, le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice,le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purchè il controversia non superi i ventimila euro. Per le cause civili di valore fino a millecento euro,se le parti interessate ne fanno richiesta,il Giudice di Pace decide secondo equità. Le parti possono stare davanti al Giudice di Pace senza assistenza legale,soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a 516,46 euro o quando il Giudice,su richiesta dell’interessato,lo autorizza in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un Avvocato. A partire dal primo gennaio del 2002,il Giudice di Pace è anche un giudice penale. E’ competente , tra gli altri, di alcuni reati di notevole diffusione,contro la persona,quali le percosse e le lesioni,l’omissione di soccorso,contro l’onore ,quali l’ingiuria e la diffamazione,contro il patrimonio,quali il danneggiamento e l’ingresso abusivo nel fondo altrui. In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o,nei casi gravi,può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell’imputato,la pena del lavoro di pubblica utilità. Il processo penale innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire,per quanto possibile,la conciliazione tra imputato e persona offesa. Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato,anche davanti al Giudice di Pace,il gratuito patrocinio,cioè la difesa a carico dello Stato. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile,risultante dall’ultima dichiarazione ,non superiore a euro10.628,16.