In questi ultimi mesi il Garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuto in merito al trattamento dei dati sanitari effettuato da soggetti pubblici e privati per finalità di prevenzione,diagnosi,cura e riabilitazione dell’interessato. Il consenso dell’interessato è indispensabile per procedere al trattamento dei dati sanitari per finalità di cura e deve essere richiesto prima dell’erogazione della prestazione sanitaria,fatti salvi i casi di prestazioni d’urgenza o di richieste dell’Autorità Giudiziaria. In una prospettiva di modernizzazione del sistema sanitario pubblico e privato si colloca l’istituzione di un Fascicolo sanitario elettronico del cittadino,idoneo ad attuare tra professionisti e organismi sanitari che intervengono nella storia clinica del paziente una condivisione informatica dei documenti sanitari che lo riguardano e che,nel corso del tempo vengono aggiornati. Il paziente deve poter scegliere,in piena libertà,se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico,con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano,deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico,distinto da quello che si presta a fini di cura della salute,inoltre al paziente deve essere garantita la possibilità di ‘’oscurare ‘’ la visibilità di alcuni eventi clinici. Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l’informativa deve quindi indicare il nominativo del professionista che ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può compiere. I l fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate e dal personale sanitario strettamente autorizzato,solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti,compagnie di assicurazioni ,datori di lavoro. Dopo le linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico, il Garante per la privacy , ha successivamente approvato le regole in tema di referti medici on line. Analisi del sangue,radiografie e referti medici direttamente sul p.c. di casa,invece che lunghe file agli sportelli delle ASL e dei laboratori,ma solo con il consenso dell’assistito e con l’uso di password. L’adesione al servizio dovrà essere facoltativa e il referto elettronico non sostituirà quello cartaceo che rimarrà comunque disponibile. L’assistito dovrà dare il suo consenso sulla base di una informativa chiara e trasparente che spieghi tutte le caratteristiche del servizio di ‘’ refertazione on line ’’. Le amministrazioni locali non possono pubblicare sul proprio sito web il nome,il cognome e l’indicazione dello stato di salute o della condizione di indigenza dei beneficiari di contributi sociali contenuti nelle delibere. Infine il Garante per la privacy è intervenuto nuovamente per combattere l’invio di pubblicità indesiderata via fax,senza consenso dei destinatari. L’autorità garante ha ribadito che l’uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali,come è il fax ,ma il discorso vale anche per sms,mms,e-mail,impone la preventiva acquisizione del consenso informatico e specifico da parte dei destinatari,anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi.