Ombre sulla legittimità della proclamazione dello sciopero ad oltranza da parte degli avvocati del foro di Sala Consilina
Aldo Bianchini
Sabato scorso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foro di Sala Consilina ha proclamato all’unanimità lo “sciopero ad oltranza” come forma primaria ed iniziale contro la temuta soppressione del Tribunale a causa della manovra economica recentemente approvata dal Governo nazionale. In questi giorni dovremmo conoscere le altre forme di protesta che il Consiglio si è riservato di comunicare. Nell’attesa, però già le prime ombre si addensano sulla decisione di dichiarare “all’unanimità lo sciopero generale”. Questa dichiarazione sembrerebbe fuori dal “codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati” approvato in via definitiva il 13 dicembre 2007 e pubblicato sulla G.U. il 4 gennaio 2008. Difatti al comma 4 dell’art.2 si legge testualmente: “””4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L’astensione non puo’ superare otto giorni consecutivi con l’esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo’ comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e’ prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso. Nel caso di piu’ astensioni proclamate in difformita’ dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvedera’ in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto”””. Letteralmente il codice non lascerebbe adito a dubbi, lo sciopero ad oltranza è in palese conflitto nei confronti degli interessi dell’utente per almeno due motivi. Prima del 7 settembre il Consiglio dichiarò lo stato di agitazione con prevedibile sciopero dal 19 settembre, ma di uno sciopero previsto dal codice e non dello sciopero ad oltranza. Quindi lo sciopero cominciato lunedì, avendo cambiato forma, non sarebbe stato neppure preannunciato con un anticipo di dieci giorni rispetto alla sua effettuazione. Nella fattispecie non ci dovrebbe essere bisogno del cumulo delle astensioni in difformità, trattandosi di una proclamazione fuori da ogni logica, per far scattare l’inchiesta da parte della Commissione di Garanzia per la valutazione del prevedibile impatto negativo sull’utenza. La Commissione potrebbe, quindi, bocciare l’iniziativa degli avvocati salesi ed avviare le pratiche per la contestazione formale di una sanzione che, a questo punto, dovrebbe essere divisa in parti uguali tra tutti gli iscritti (presenti e assenti) essendo stata l’unanimità (almeno così sarebbe stato scritto a verbale!!) nella dichiarazione dello sciopero. Oltretutto per mettere in moto la Commissione di Garanzia non ci dovrebbe essere bisogno di alcuna specifica segnalazione in quanto, come previsto, il Consiglio dell’Ordine dovrebbe segnalare anche alla predetta Commissione la decisione assunta sabato 17 settembre 2011. Sempre che, ovviamente, la decisione annunciata a voce sia stata poi calata pari pari negli atti del verbale della riunione. Insomma nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più mentre alla protesta degli avvocati si affianca quella della politica locale raccolta in conclave venerdì sera dal Presidente della Comunità Montana (Raffaele Accetta) che ha annunciato per venerdì prossimo una manifestazione dinnanzi Palazzo Santa Lucia a Napoli per portare alla giunta regionale le problematiche relative al tribunale, al Consorzio di Bonifica ed agli operai idraulico-forestali. Come dire, aggiungere altra acqua calda in un calderone regionale già bollente.
Intendo precisare che l’art. 3 del Codice di autoregolamentazione detta : le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei casi in cui l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. 146/90. Detto articolo si applica nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale. La assemblea degli avvocati ha rilevato la violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione per quanto attiene la legge delega. Ne deriva che l’astensione è legittima.
Tanto per doverosa chiarezza